Le modifiche del Decreto PNRR alla legge 241/1990
Focus sul d.l. 19/2026 è in vigore dal 20 febbraio e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. In sede di conversione possono intervenire modifiche
4 MARZO 2026
A cura di Valeria Tarroni
Il decreto-legge 19/2/2026 n. 19 (c.d. Decreto PNRR) con l’art. 5 “Misure in materia di regimi amministrativi” interviene sulla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo introducendo modifiche alla disciplina della Conferenza di servizi, della SCIA e del silenzio assenso.
Focus sulle modifiche alla legge 241/1990
Si tratta di misure puntuali di semplificazione che hanno novellato agli articoli: 14-bis (Conferenza semplificata), 14-ter (Conferenza simultanea), 19 (Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA), 20 (silenzio assenso).
Art. 14-bis – conferenza di servizi semplificata
Sono novellati i commi 2, 3, 6, 7.
Riduzione termini entro il quale le amministrazioni devono rendere il loro parere comma 2 lett. c) - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte alla conferenza in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni: è stato ridotto: non potrà superare 30 giorni (prima erano 45). Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e dell’incolumità pubblica, il termine non potrà superare 60 giorni (prima erano 90).
Obbligo motivazione delle prescrizioni comma 3 (sostituzione del secondo e terzo periodo) – in caso di prescrizioni e misure mitigatrici è rafforzato l’obbligo di motivazione a carico di tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale, per superare il dissenso1. In caso di dissenso o di assenso condizionato, le amministrazioni devono indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie a superare il dissenso e, ove possibile, devono essere quantificati i relativi oneri finanziari. Le prescrizioni devono risultare conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria rispetto all'intervento previsto dal progetto originario.
Conclusione della conferenza in assenza di determinazione positiva o negativa comma 6 (novellato integralmente) – prevede l’esame contestuale degli interessi coinvolti nel caso in cui, alla conclusione della conferenza semplificata, non sia stata presa una determinazione positiva o negativa In tal caso l’amministrazione procedente è tenuta a convocare la conferenza simultanea in modalità sincrona entro 10 giorni dalla scadenza dei termini perentori entro i quali le amministrazioni coinvolte in conferenza devono esprimersi (termini di cui al comma 2 lett. c)). La conferenza si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 14-ter. La novella prevede che in tale sede l’amministrazione procedente prenda atto delle posizioni delle altre amministrazioni coinvolte e proceda alla stesura della determinazione motivata conclusiva, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela di interessi sensibili di cui all'articolo 14-quinquies. La disposizione precisa inoltre che si considera comunque acquisito l’assenso incondizionato delle amministrazioni chiamate a partecipare che non abbiano preso parte alla conferenza, non abbiano espresso la propria posizione o abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza;
Particolare complessità comma 7 (riduzione termini) – in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può procedere direttamente, o anche su richiesta motivata di altra amministrazione o del privato con la conferenza di servizi in forma simultanea in modalità sincrona (art. 14-ter) convocando la riunione entro i successivi 30 giorni (prima della novella erano 45 giorni).
Art. 14 – ter – conferenza di servizi simultanea
Riduzione termini per la conclusione della conferenza - comma 2, i termini per la conclusione dei lavori della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona sono ridotti a 30 giorni (prima erano 45) decorrenti dalla data della prima riunione e a 60 giorni (prima erano 90) nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
Art. 19 – segnalazione certificata di inizio attività: SCIA
La modifica riguarda il solo comma 4 integrato con la specificazione che, nel caso di decorso dei termini per l’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (da assumersi entro 60 giorni nel caso di SCIA per attività produttive e 30 nel caso di SCIA per attività edilizia), e salva l’adozione dei medesimi provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies (annullamento d’ufficio)2, si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all’articolo 75 del dpr n. 445/2000 a norma del quale, qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla basa della medesima dichiarazione.
Art. 20 – silenzio-assenso
La modifica riguarda i commi 1 e 2-bis.
comma 1 - viene precisato che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell’amministrazione di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni come disciplinato dall’articolo 2, comma 7 della medesima l. 241/1990.
E’ inoltre aggiunto il terzo periodo che stabilisce tassativamente i casi in cui non si forma il silenzio assenso. Si tratta del caso in cui l’amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o quest’ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Comma 2-bis – la modifica rende automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio assenso.
Inoltre, sostituendo il secondo periodo, la novella dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve comunque inviare l’attestazione di accoglimento della domanda per silenzio-assenso all’indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell’istanza.