News

Edilizia - ulteriore proroga straordinaria dei termini nel Milleproroghe 2026

a cura di Valeria Tarroni

6 MARZO 2026

La legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Milleproroghe 2026) estende da 36 mesi a 48 mesi la proroga straordinaria dei titoli edilizi, delle convenzioni urbanistiche, delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali prevista dall’art.  dall’art. 10-septies del decreto legge 21/2022.

 
È l’ennesima ulteriore proroga dei termini di validità dei provvedimenti in materia edilizia efficaci alla data del 31/12/2025.
 
La proroga è contenuta al comma 2-bis aggiunto con un emendamento all’art. 9-bis del d.l. 200/2025 convertito con modificazioni dalla l. 26/2026.
 

Proroga permessi di costruire – SCIA - Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

La proroga straordinaria 2026 si applica:
  • ai termini di inizio e fine lavori dei Permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025;
  • ai termini delle Scia presentate entro il 31 dicembre 2025; 
  • ai termini delle autorizzazioni paesaggistiche (D.Lgs. 42/2004), dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (D.Lgs. 152/2006) rilasciate entro il 31 dicembre 2025.
Condizioni - Non cambiano le condizioni per avvalersi della proroga che, non essendo automatica, richiede che l’interessato presenti una comunicazione al Comune nella quale rappresenti la volontà di volere usufruire della proroga del termine di inizio e/o di fine lavori. 
 
Per la validità della proroga è necessario che:
  • i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della presentazione al Comune della comunicazione di volere usufruire della proroga;
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Cumulo delle proroghe - La proroga 2026 si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi dell’art. 15, comma 2,  dpr 380/2001 e della  normativa emergenziale legata alla pandemia, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia scaduto al momento in cui si comunica al Comune di volere usufruire della proroga. 
 
Convenzioni urbanistiche e piani attuativi
La proroga straordinaria 2026 è estesa da 36 a 48 mesi per:
il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, formatisi fino al 31 dicembre 2025.
i termini di inizio e fine lavori, nonché di tutti i termini previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari;
i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico formatisi fino al 31 dicembre 2025.
La proroga è automatica, in quanto la norma non prevede l’invio al Comune di comunicazioni, ma pone la  condizione che gli atti della pianificazione urbanistica non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004. 

Cumulo delle proroghe - La proroga 2026 si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito delle proroghe precedenti, purché la convenzione sia ancora efficace al momento dell’entrata in vigore della ulteriore proroga.
 
Testo dell’art. 10-septies, comma 1 (Misure a sostegno dell’edilizia privata)  del d.l. 21/2022 come da ultimo modificato dall’art. 9, comma 2-bis  aggiunto al d.l. 200/2025  con la l. 26/2026 di conversione
 
 “1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”