Natura decadenziale del termine per l’esercizio del potere di autotutela in materia di SCIA
Il TAR Veneto (Sez. II), mediante sentenza datata 3 marzo 2026, n. 508, conferma il termine decadenziale rigido di sei mesi. Nessuna sospensione, nemmeno per giudizio pendente
16 MARZO 2026
Il TAR Veneto (Sez. II), mediante sentenza 3 marzo 2026, n. 508, ribadisce che il potere di annullamento in autotutela sulla SCIA edilizia si estingue decorso il termine di legge, senza possibilità di sospensione o interruzione.
Il quadro normativo: autotutela e termini decadenziali sulla SCIA
La disciplina della SCIA edilizia, regolata dagli articoli 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990, prevede che l’amministrazione possa intervenire in autotutela per rimuovere gli effetti di una segnalazione certificata di inizio attività entro un termine decadenziale oggi fissato in sei mesi dalla presentazione. Il legislatore ha progressivamente ridotto questo termine — da diciotto a dodici, poi a sei mesi — con l’obiettivo di bilanciare il potere di controllo pubblico con la tutela dell’affidamento del privato. Il principio cardine è chiaro: decorso il termine, il potere di riesame si estingue in via definitiva.