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Ottemperanza parziale all’ordinanza di demolizione di opere abusive art. 31 del d.P.R. 380/2001

Focus su TAR Piemonte (Sez. II), sentenza dell'11 marzo 2026, n. 551 a cura di VALERIA TARRONI

17 MARZO 2026

È legittima l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001 in caso di ottemperanza parziale all’ordine di demolizione. La giurisprudenza ha escluso che un adempimento parziale possa sottrarre il destinatario al previsto trattamento sanzionatorio .

 
Sentenza del TAR Piemonte (Sez. II), 11 marzo 2026, n. 551

Procediamo con ordine partendo dal procedimento:

Ordinanza di demolizione dell’abuso

Accertato un abuso edilizio ricadente nella fattispecie di cui all’art. 31 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), il dirigente  o responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, assegnando il termine di 90 giorni. La proroga del termine è ammessa fino ad un massimo di giorni 240 su motivata richiesta del destinatario per  ragioni solidaristiche: “comprovate esigenze di salute” o “gravi situazioni di disagio socio-economico” o condizioni di “assoluto bisogno” (comma 3 dell’art. 31). E’ inoltre ammessa, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/1990 nel caso in cui il Comune valuti opportuno sospendere l’esecutività di un provvedimento  purché indichi dei plausibili motivi di interesse pubblico ed un tempo di durata della misura sospensiva1.

Accertamento inottemperanza all’ordine di demolizione

Decorso il termine assegnato nell’ordinanza di demolizione, il Comune effettua un sopralluogo per accertare se l’ordinanza è stata eseguita. In caso di esito negativo, l’accertamento di inottemperanza è condizione necessaria per il seguito delle azioni sanzionatorie previste dall’art. 31, commi 3 e 4-bis: 
    • acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune dell’area di sedime e delle opere abusive; 
    • applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a €. 20.000.

La vicenda

Il TAR Piemonte è stato adito con la richiesta di annullamento di un’ordinanza  avente ad oggetto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4-bis, del D.P.R. 380/01 determinata nella misura massima di € 20.000 per la mancata ottemperanza sostanziale dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio.
L’abuso riguardava il cambio di destinazione d’uso da magazzini ad abitazione,  con suddivisione in plurime unità e con raddoppio della superficie utile mediante  la creazione di soppalchi metallici interni collegati al piano sottostante, in totale difformità dal titolo edilizio.
Scaduto il termine per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione,  il personale dell’Ufficio tecnico del Comune  riscontrava, redigendo verbale di sopralluogo, la mancata demolizione di numerose opere (compresi i soppalchi), con la conseguente mancata riconduzione del manufatto all’uso originariamente assentito. A fronte della pressoché sostanziale inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune ingiungeva l’applicazione della sanzione nella misura massima di €. 20.000 parametrata alla superficie e al volume non rimossi, in applicazione del proprio regolamento comunale emanato per modulare la sanzione tra €. 2.000 e €. 20.000 (minimo e massimo di legge).
La proprietà impugnava l’ordinanza chiedendone l’annullamento, adducendo:
    • l’avvenuto adempimento sostanziale dell’ordine di demolizione avendo allontanato tempestivamente tutti gli occupanti degli alloggi, eliminato gli impianti di “civilizzazione”, reso inaccessibili i soppalchi con l’eliminazione delle scale di accesso e la chiusura con opere fisse del varco di accesso;
    • l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione pecuniaria elevata nella misura massima.
 

La decisione del TAR Piemonte

Il TAR Piemonte, Sez. II, con la sentenza n. 551/2026, respinge il ricorso perché infondato.
Asserisce il TAR, sulla base della documentazione prodotta dal Comune che la sostanziale inottemperanza al provvedimento demolitorio non può essere posta in dubbio. 
Pertanto:
Quantum della sanzione, il TAR chiarisce che la pressoché integrale inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ha fatto sì che i locali in questione mantenessero le vietate caratteristiche incompatibili con la destinazione a magazzino in origine assentita. Correttamente il Comune ha applicato i punti II), III) e IV) dell’art. 1 della delibera G.C. n. 78/2021, emanata al fine di stabilire la determinazione delle sanzioni amm.ve previste dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per inottemperanza ad ordinanze di demolizione. La sanzione irrogata nella misura massima è risultata modulata nell’ambito dell’intervallo edittale, parametrata alla superficie e al volume dell’abuso non rimosso, ovvero ad elementi intelligibili e razionali che sono espressivi del maggiore disvalore attribuito agli illeciti dotati di più consistente incidenza sull’assetto del territorio. 

Adempimento parziale dell’ordinanza di demolizione è totale inottemperanza, il TAR richiama che la giurisprudenza ha in ogni caso escluso che un adempimento parziale possa sottrarre il destinatario al previsto trattamento sanzionatorio: “Deve escludersi che al destinatario dell’ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell’unitarietà dell’abuso, sanzionato – e dunque da demolire – in ciascuna delle sue componenti: si tratta di una valutazione già operata dall’amministrazione procedente. Pertanto l’esecuzione parziale dell’ordinanza di demolizione espone il destinatario alla sanzione prevista per mancata ottemperanza all’ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza