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Manutenzione del sottotetto: perché la CILA non basta e serve il permesso di costruire

Il TAR Piemonte, con la sentenza del 21 aprile 2026, n. 921, chiarisce i confini tra manutenzione straordinaria e mutamento di destinazione d’uso

4 MAGGIO 2026

L’uso abitativo scatta quando il locale perde la sua funzione accessoria. Il TAR Piemonte (Sez. II) con la sentenza del 21 aprile 2026, n. 921 chiarisce i confini tra manutenzione straordinaria e mutamento di destinazione d’uso.

 
Il caso: tramezzature e impianti trasformano il sottotetto
Un proprietario di appartamento in un condominio piemontese si è trovato destinatario di un’ordinanza di demolizione dopo aver realizzato nel locale sottotetto, originariamente vincolato ad uso accessorio (deposito, lavanderia, sgombero), una serie di opere interne: tramezzature, impianti elettrici, termici e idraulici, finiture e serramenti propri di una destinazione residenziale.
 
Convinto di aver eseguito semplici lavori di manutenzione straordinaria, il proprietario aveva presentato una CILA, dichiarata inefficace dal Comune. Dopo il sopralluogo degli uffici tecnici comunali, è scattata l’ordinanza di demolizione. Il TAR Piemonte ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio relativamente alle opere nel sottotetto, respingendo la tesi del ricorrente.