Decreto PNRR 2026: cosa cambia nei procedimenti in materia edilizia
Un approfondimento a cura di Valeria Tarroni
5 MAGGIO 2026
Il decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19 (c.d. Decreto PNRR)[1] è stato convertito con modifiche dalla l. 20 aprile 2026 n. 50 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 20/4/2026).
Dal 21 aprile sono quindi a regime le modifiche apportate dall’art. 5 “Misure in materia di regimi amministrativi” del d.l. 19/2026 alla l. 241/1990 (Legge generale sul procedimento amministrativo) e al d.lgs 222/2016 (c.d. SCIA 2).
Si tratta di interventi puntuali di semplificazione procedurale che trovano diretta applicazione anche nei procedimenti in materia edilizia.
La legge n. 241/1990 è modificata relativamente a:
- Conferenza di servizi (artt. 14-bis e 14-ter);
- Attività consultiva (art. 16);
- SCIA (art. 19);
- Silenzio assenso (art. 20).
La conferenza di servizi semplificata - Art. 14-bis della l. 241/1990
Le modifiche ai commi 2, 3, 6, 7 riguardano:
la riduzione dei termini entro i quali le Amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona devono esprimere le loro determinazioni: La modifica porta a regime permanente la conferenza di servizi “accelerata;”[2]
il rafforzamento dell’obbligo di motivazione del diniego;
l’introduzione di una riunione telematica (in luogo della modalità sincrona) di tutte le amministrazioni da tenersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine per rendere le determinazioni in assenza di determinazione positiva o negativa;
la riduzione dei termini entro i quali l’Amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea.
Riduzione termini entro il quale le Amministrazioni devono rendere il loro parere comma 2 lett. c) - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte alla conferenza in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni non potrà superare 30 giorni (prima erano 45). Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e dell’incolumità pubblica, il termine non potrà superare 60 giorni (prima erano 90), fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea.
Obbligo di motivazione delle prescrizioni comma 3 (sostituzione del secondo e terzo periodo) – in caso di prescrizioni e misure mitigatrici è rafforzato l’obbligo di motivazione a carico di tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale, per superare il dissenso[3]. In caso di dissenso o di assenso condizionato, le Amministrazioni devono indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie a superare il dissenso e, ove possibile, devono essere quantificati i relativi oneri finanziari. Le prescrizioni devono risultare conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria rispetto all'intervento previsto dal progetto originario. Questa disposizione si applica senza deroghe a tutte le Amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi, comprese quelle in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale della salute dei cittadini e dell’incolumità pubblica.
Conclusione della conferenza in assenza di determinazione positiva o negativa comma 6 (novellato integralmente) – nel caso in cui alla conclusione della conferenza semplificata non sia stata presa una determinazione positiva o negativa, l’Amministrazione procedente ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a convocare una riunione telematica con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 14-ter che si terrà nei termini già indicati nell’atto di indizione della conferenza. La novella prevede che nella riunione l’Amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle altre Amministrazioni coinvolte e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti.
Avverso la determinazione conclusiva può essere proposta opposizione dalle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela di interessi sensibili di cui all'articolo 14-quinquies.
La disposizione precisa inoltre che si considera comunque acquisito l’assenso incondizionato delle Amministrazioni chiamate a partecipare che non abbiano preso parte alla conferenza, non abbiano espresso la propria posizione o abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza;
Particolare complessità della determinazione da assumere comma 7 (riduzione termini) – in caso di particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può procedere direttamente, o anche su richiesta motivata di altra Amministrazione o del privato con la conferenza di servizi in forma simultanea in modalità sincrona (art. 14-ter) convocando la riunione entro i successivi 30 giorni (prima della novella erano 45 giorni). L’Amministrazione procedente può altresì procedere con detta conferenza di servizi su richiesta delle Amministrazioni coinvolte o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di giorni 15 di cui al comma 2, lett. b); in tal caso la riunione deve essere convocata nei successivi 30 giorni.
Conferenza di servizi simultanea - Art. 14-ter
Riduzione termini per la conclusione della conferenza - comma 2, i termini per la conclusione dei lavori della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona sono ridotti a 30 giorni (prima erano 45) decorrenti dalla data della prima riunione e a 60 giorni (prima erano 90) nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
Attività consultiva - Art. 16
In sede referente all’art. 16 della L. 241/1990 è stato aggiunto il nuovo comma 4-bis che introduce l’obbligo per gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, eventualmente, le misure mitigatrici ai fini dell’assenso e i relativi costi. Tali prescrizioni devono essere determinate conformemente ai principi di proporzionalità, effiacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - Art. 19
La modifica riguarda il comma 4 e stabilisce che decorso il termine di giorni 30 dal deposito della SCIA edilizia e 60 dal deposito della SCIA per attività produttive, in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies (annullamento d’ufficio)[4], l’amministrazione adotta comunque il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi Inoltre, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 75 del dpr n. 445/2000 a norma del quale, qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ottenuti con un provvedimento fondato su dichiarazioni non veritiere rese con le conseguenti sanzioni penali.
Silenzio-assenso - Art. 20
Le modifiche riguardano i commi 1 e 2-bis della L. 241/1990 e trovano diretta applicazione anche in edilizia nel rilascio del permesso di costruire.
La novella al comma 1:
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precisa che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicatadalla facoltà dell’amministrazione di richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni come disciplinato, in via generale, dall’articolo 2, comma 7 della L. 241/1990;
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stabilisce tassativamente icasi in cui non si forma il silenzio assenso. Si tratta del caso in cui l’amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o quest’ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
La novella al comma 2-bis:
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rende automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio assenso;
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dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve comunque inviare, entro 10 giorni dalla data di scadenza dei termini del procedimento, l’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda per silenzio-assenso all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato dal richiedente nell’istanza. Decorso inutilmente l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato o del progettista resa ai sensi dell'articolo 47 del dpr 445/2000.
Modifica al d.lgs. 222/2016 (c.d. SCIA 2)
Con una modifica all’art. 5 del d.l. 19/2026 è stato introdotto in sede referente il comma 1-quater che modifica l’art. 2 “Regimi amministrativi delle attività private” del D.lgs. 222/2016 (c.d. SCIA 2) con l’inserimento del nuovo comma 2-bis[5] che stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Le dichiarazioni false o mendaci comportano la decadenza dei benefici ottenuti e il divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione non veritiera.
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d.l. 19/2/2026 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” pubblicato sulla G.U. 41 del 19/2/2026 in vigore dal 20/2/2026. L’art. 5 “Misure in materia di regimi amministrativi”interviene sulla Legge 241/1990.
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Le regole per la “conferenza di servizi accelerata” introdotte dall’art. 13 del d.l. 76/2020 sono state prorogate fino al 31/12/2026. ↑
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Il previgente comma 3 prevedeva che le determinazioni rese in conferenza dalle Amministrazioni fossero formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e dovevano specificare se fossero relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
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Si rammenta che il termine per l’esercizio del potere per l’annullamento d’ufficio in autotutela è stato ridotto a mesi sei dalla L. 182 del 2/12/2025.
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Si riporta il comma aggiunto "2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
NOTE:
[1] d.l. 19/2/2026 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” pubblicato sulla G.U. 41 del 19/2/2026 in vigore dal 20/2/2026. L’art. 5 “Misure in materia di regimi amministrativi” interviene sulla legge 241/1990.
[2] Le regole per la “conferenza di servizi accelerata” introdotte dall’art. 13 del d.l. 76/2020 sono state prorogate fino al 31/12/2026.
[3] Il previgente comma 3 prevedeva che le determinazioni rese in conferenza dalle amministrazioni fossero formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e dovevano specificare se fossero relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
[4] Si rammenta che il termine per l’esercizio del potere per l’annullamento d’ufficio in autotutela è stato ridotto a mesi sei dalla l. 182 del 2/12/2025.