News

Condono edilizio in area sottoposta a vincoli paesaggistici e/o idrogeologici

Un approfondimento a cura di V. Tarroni, Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. VII), 11 giugno 2026, n. 4704 e giurisprudenza consolidata

17 GIUGNO 2026

Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e/o idrogeologici sono suscettibili di sanatoria per condono edilizio, previo parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo, solo gli abusi edilizi “minori” che non comportano aumento di superfici o volumi. Sono invece insanabili gli abusi edilizi “maggiori” anche se urbanisticamente conformi.
 

Orientamento consolidato della giurisprudenza

In materia di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 (terzo condono edilizio convertito con modifiche dalla L. 326/2003) il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4704/2026, conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato per l’ammissibilità alla sanatoria delle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincoli. 
 

La sanatoria per condono edilizio è ammessa se ricorrono congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

 
- le opere devono essere state realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- deve trattarsi di tipologia di abusi “minori” di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 “opere di restauro”, “opere di risanamento conservativo”, “opere di manutenzione straordinaria” che dunque non comportano aumento di superfici o volume;
- l’abuso, pur realizzato in assenza o in difformità dal titolo, deve essere conforme agli strumenti urbanistici;
- deve essere acquisito il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
 
La sanatoria per condono edilizio non è ammessa per le tipologie di abusi “maggiori” di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’allegato 1: “opere in assenza o in difformità dal titolo edilizio abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”; “opere in assenza o in difformità dal titolo edilizio abilitativo ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”; opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio. In questi casi il condono edilizio non è ammesso neppure se l’opera è urbanisticamente conforme e l’area è gravata da vincolo di inedificabilità relativa. 
 
Secondo il pronunciamento del TAR Lazio-Roma n. 18077/2023, nei casi in cui la normativa preclude il rilascio del condono per determinate tipologie di opere (art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 269/2023), laddove l’abuso ricada in zona vincolata, non è necessario procedere all’acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in linea con l’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, considerato che tale parere sarebbe superfluo mancando i presupposti di legge per la sanatoria.
 
Il TAR Campania, sentenza n. 5376/2023 in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha ribadito che ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 269/2003, indipendentemente dalla natura relativa o assoluta del vincolo, sono suscettibili di sanatoria solo le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti dalla legge statale e regionale prima dell’esecuzione delle stesse