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Nuovi impianti produttivi fuori dal PRG: le deroghe sono possibili solo in casi eccezionali

Approfondimento sulla sentenza del TAR – Lecce del 3 giugno 2026 n.834: ribaditi i limiti dell’articolo 8 del d.P.R. 160/2010

19 GIUGNO 2026

La procedura semplificata che consente di realizzare nuovi insediamenti produttivi in variante al PRG non può trasformarsi in una scorciatoia per aggirare le regole della pianificazione territoriale. Lo ha ribadito il TAR Puglia, Lecce con la sentenza del 3 giugno 2026 n. 834, chiarendo che l’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 rappresenta una misura straordinaria ed eccezionale, da applicare in modo rigoroso e restrittivo.

 
I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del diniego opposto da un Comune a un progetto per la realizzazione di un complesso turistico in zona agricola, incompatibile con la destinazione urbanistica prevista dal Piano regolatore generale.