News

La correzione cartografica comporta la variante dello strumento pianificatorio ambientale

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 15 maggio 2026 n. 3850, conferma il diniego del PAUR per un impianto di trattamento rifiuti: quando la modifica cartografica incide su aree protette e perimetrazioni rilevanti non può essere considerata un semplice errore materiale da correggere

24 GIUGNO 2026

Una semplice correzione di una cartografia non può trasformarsi in uno strumento per modificare sostanzialmente i vincoli ambientali. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 15 maggio 2026 n. 3850, che ha confermato la legittimità del diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.

 
La vicenda ruota attorno all’interpretazione del Piano di tutela delle acque (PTA) e alla possibilità di intervenire sulle sue rappresentazioni cartografiche. Secondo i giudici amministrativi, quando una modifica interessa in maniera significativa le perimetrazioni di aree soggette a tutela, non si è più di fronte a una mera rettifica tecnica, ma a una vera e propria variante dello strumento pianificatorio, che richiede un procedimento specifico e una nuova valutazione dell’interesse pubblico.