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Annullare il permesso di costruire: quando la Regione può esercitare il potere di annullamento?

Il Consiglio di Stato (Sez. IV), mediante sentenza 13 maggio 2026, n. 3781 chiarisce che l’annullamento regionale del titolo edilizio non può fondarsi sulla sola illegittimità riscontrata

14 LUGLIO 2026

Il Consiglio di Stato (Sez. IV), mediante sentenza 13 maggio 2026, n. 3781, interviene sui presupposti dell’annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39 del d.P.R. 380/2001. La pronuncia riforma una decisione del TAR Lazio e chiarisce che l’illegittimità del titolo edilizio, da sola, non basta a giustificarne la rimozione a distanza di anni dal rilascio.

 
Scopriamo più nel dettaglio quali sono i requisiti evidenziati dal Consiglio per esercitare il potere di annullamento regionale di un permesso di costruire.

L’art. 39 del d.P.R. 380/2001 attribuisce alla Regione il potere di annullare il permesso di costruire rilasciato dal Comune in violazione della normativa urbanistico-edilizia. Il Consiglio di Stato ricostruisce questo potere come forma speciale di autotutela, riconducibile all’art. 21-nonies della legge 241/1990, con due tratti distintivi:
1. il termine di esercizio: decennale anziché dodici mesi;
2. l’alterità tra l’Ente che ha adottato l’atto (il Comune) e quello legittimato ad annullarlo (la Regione).
 
! Il termine decennale, chiarisce la sentenza, non è suscettibile di applicazione analogica e resta tuttora vigente.