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L’abbandono di rifiuti diversi dai propri

3 FEBBRAIO 2020

Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256 cit. riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.
Con tale motivazione la III sez. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47285/2019 ha rigettato il ricorso con cui si contestava l’estraneità nella gestione dei rifiuti prodotti da terzi.