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Reati edilizi e responsabilità del coniuge per il fatto commesso dall’altro

6 FEBBRAIO 2020

La Corte di Cassazione III sezione penale, con sentenza n. 49719/2019, ha ribadito che, in tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione quali il comune interesse all’edificazione, il regime di comunione dei beni, l’acquiescenza all’esecuzione dell’intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l’immobile o l’esecuzione di attività indicative di una partecipazione all’attività illecita.