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La ricostruzione di rudere in assenza di permesso di costruire

25 GIUGNO 2020

La Corte di Cassazione con sentenza n.12388 del 17 aprile 2020  ha riaffermato che integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perchè trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

Osserva infatti la Corte che l’attività edilizia concretamente realizzata nel caso deciso, non può certamente ricondursi alla categoria della “manutenzione straordinaria”, che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, ne’ modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso, in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, – lett. b) ricomprende in tale nozione “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.

La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione. Nella fattispecie, invece, era stato accertato in punto di fatto che era stata posta in essere una evidente edificazione ex novo.