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Immigrazione e sicurezza

22 OTTOBRE 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 è pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale".

Protezione internazionale e permessi di soggiorno

Il decreto interviene in materia di immigrazione riscrivendo la disciplina vigente per quel che riguarda:
– i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero;
– i limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane.
Sono state disposte diverse modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il divieto di espulsione e respingimento – ad oggi sancito nei casi in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura – viene esteso anche alle ipotesi di rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, vietandosi l’espulsione anche in presenza di pericolo di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In questi casi, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

In riferimento al tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro è stato disposto un ampliamento delle tipologie dei permessi di soggiorno convertibili, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.
Alle categorie di permessi convertibili già previste sono dunque aggiunti i permessi di soggiorno:
– per protezione speciale;
– per calamità;
– per residenza elettiva;
– per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
– per attività sportiva;
– per lavoro di tipo artistico;
– per motivi religiosi e assistenza ai minori.

Procedimento di protezione internazionale, accoglienza e integrazione

Sono modificate le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, per quel che riguarda l’esame preliminare – al fine di velocizzare il procedimento ed esaminare le istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili – e le procedure accelerate – per i casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda.

Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno a svolgersi presso i centri governativi ordinari e straordinari mentre, successivamente, le prestazioni si effettueranno su due livelli, il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo rivolto a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi, destinati a favorire l’integrazione.

Limiti a ingresso e transito delle navi

Il decreto si occupa dei limiti all’ingresso e al transito delle navi in acque territoriali italiane, prevedendo che, in presenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non  commerciale.
Tale limitazione non può essere comunque applicata nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare.
Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, viene richiamata la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una sanzione da 10mila a 50mila euro.