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CASI RISOLTI

19 SETTEMBRE 2022

IL CASO 

 
il sorpasso è vietato in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Per prossimità che cosa si intende? Si può calcolare una distanza entro cui far ricadere quella che è “la prossimità”?
 
Purtroppo non esistono calcoli aritmetici in questo caso. Mentre il concetto di “corrispondenza” non desta particolari problemi interpretativi, dato che si deve intendere come tale il poligono comune alle strade che si intersecano, facendo riferimento al concetto stesso di intersezione, definito dall’articolo 3 del codice della strada, il concetto di “prossimità” non è invece definito dal codice della strada se non in casi particolari (ad esempio, dall’articolo 158 del codice per la sosta nei centri abitati).
 
È quindi necessario rifarsi ad un criterio di ragionevolezza rapportato al caso concreto, per cui ogni qualvolta il sorpasso crei una situazione di potenziale pericolo potrà ricorrere la violazione, tenendo tuttavia presente il fatto che in caso di gravame vi potrebbe essere un richiamo all’analogia in bonam partem ai 5 metri previsti per la sosta, anche se tale riferimento appare speciale per la violazione statica e del tutto insufficiente per la violazione dinamica.
 
Infine, per la contestazione della violazione, non vi è la necessità che l’intersezione sia segnalata (si veda sia l’articolo 148 del codice che l’articolo 347 del regolamento). Vero è che il conducente potrebbe legittimamente chiedere l’applicazione dell’esimente per errore in fatto non causato da colpa, ma spetterà all’autorità interessata del gravame valutare se effettivamente la presenza dell’intersezione non era possibile adottando una condotta prudente. In tal senso, ad esempio, si ricordi che l’obbligo di limitare la velocità, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, è effettivo solo quando il conducente è in grado di percepire il pericolo, ovvero, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
 
Per cui il divieto di sorpasso in prossimità/corrispondenza di intersezione, potrà determinare la responsabilità per la condotta effettivamente antigiuridica, solo nel caso in cui il conducente abbia dolosamente o comunque colposamente, effettuato il sorpasso vietato, ma non anche ove incolpevolmente abbia sorpassato in una condizione che non gli abbia permesso di percepire la presenza di una intersezione.