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Il ripristino dello stato dei luoghi e l’ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti

13 GENNAIO 2023

Il  TAR Lombardia (BS) Sez. I con sentenza n. 1070/2022 ha ribadito che l’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti che non sia stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento e che impedisce all’interessato di interloquire in merito all’origine e alla natura dei materiali rinvenuti sull’area e di dimostrare che non si trattava di rifiuti deve essere annullata.

 
Secondo consolidati principi giurisprudenziali della giustizia amministrativa, infatti, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti. Tale provvedimento, infatti, presupponendo l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa, richiede l’assicurazione di quelle garanzie di partecipazione procedimentale, cui la comunicazione di avvio del procedimento è meramente strumentale, tali da assicurare un accertamento in contraddittorio, legislativamente previsto, oltre che in ordine all’esatta localizzazione dei rifiuti, soprattutto, per l’individuazione dell’organo pubblico effettivamente competente, e, conseguentemente, per quanto attiene all’imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati.
 
Con l’ art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ,infatti, il legislatore ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati.