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Trasporto merci pericolose: recepimento della direttiva 2025/149/UE

20 MARZO 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/3/2025 è stato pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025 recante “Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose“.

 
Il decreto apporta alcune modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
 
Di seguito l’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 aggiornato.
 
Articolo 3 – Disposizioni generali
 
1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e’ autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche’ ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e’ fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; 
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; 
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno.  (1)
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(1) Comma modificato dal DM 21/1/2013, dal DM 20/3/2018, dal DM 12/2/2019, dal DM 13/1/2021, dall’art. 1 DM 23/1/2023 ed infine dall’art. 1, DM 13/2/2025.