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Casi Risolti: Accessi in ZTL a veicoli elettrici o ibridi

17 APRILE 2025

Il caso

Un ente locale chiede se, nonostante quanto previsto dall’art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada, sia possibile vietare l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) anche ai veicoli elettrici e ibridi. Il dubbio nasce soprattutto in relazione ai veicoli ibridi, il cui motore termico può risultare attivo durante la marcia, rendendoli potenzialmente inquinanti.

La soluzione operativa


L’articolo 7 del codice della strada, con il comma 9-bis ha disposto perentoriamente che nel delimitare le zone di cui al comma 9 (cioè le ZTL) i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida; stante i principi generali che regolano l’efficacia delle leggi nel tempo e secondo l’interpretazione del MIMS, la prescrizione vale solo per le zone a traffico limitato istituite a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto tale nuova disposizione e cioè dal 1° gennaio 2019; quindi, se la zona è stata istituita prima, non vi è alcun obbligo in tal senso, mentre, se è stata istituita successivamente si ritiene che sussista l’obbligo di consentire l’accesso in deroga anche a tutti i veicoli elettrici che non rientrano già nelle categorie autorizzate, senza possibilità per il Comune di discostarsi da tale prescrizione, che è tesa ad agevolare la circolazione dei veicoli meno inquinanti, ancorché tale scelta del legislatore non pare del tutto condivisibile, atteso che le Zone a Traffico sono istituite non solo per la tutela della salute, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, ma anche per tutelare la sicurezza della circolazione e l’ordine pubblico dagli effetti del traffico, per cui se la diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi aumentasse notevolmente, tali finalità sarebbero parzialmente frustrate. Tuttavia, non resta che prendere atto delle scelte del legislatore che non possono essere derogate a livello locale.