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Falsificazione della patente di guida – Falso innocuo

16 MAGGIO 2019

Il Falso innocuo è tale solo ove il documento falsificato è del tutto privo di elementi idonei a trarre in inganno o per renderlo utile allo scopo simulato.
Sussiste il “falso innocuo” quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’affidamento dei terzi. (Corte di Cassazione Penale sez. V 18/12/2018 n. 57004)