
Il caso: notifica Send per irreperibilità e deposito presso la piattaforma
19 MAGGIO 2025
Il caso
Un cittadino, destinatario di un verbale per violazione del Codice della Strada, riceve un avviso bonario a seguito di una notifica effettuata mediante raccomandata postale 890, perfezionatasi per irreperibilità presso il suo domicilio. L’atto è stato generato tramite la piattaforma SEND, in applicazione dell’art. 26 della legge n. 76/2020. Il destinatario, tuttavia, produce un certificato storico attestante che la residenza non è mai cambiata, dichiarando di aver sempre abitato presso il medesimo indirizzo e di non aver ricevuto né l’avviso né il verbale. Si chiede pertanto se l’organo accertatore possa disporre la riapertura dei termini per consentire il pagamento in misura ridotta o se debba procedere ad un nuovo invio del verbale o eventualmente annullare l’atto in autotutela.
La soluzione operativa
L’articolo 26 della legge 76/2020, nel disciplinare il funzionamento delle notificazioni digitali, evidenzia tre diverse categorie di destinatari distinguendo tra coloro che sono titolari di un domicilio digitale dichiarato o eletto o comunque indicato in Inad, coloro che invece abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui sopra (comma 5), ed infine coloro che non hanno un domicilio digitale.
Per quest’ultima categoria di destinatari il comma 7 dispone l’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ove all’esito delle attività investigative indicate nello stesso comma non sia stato possibile rintracciare il corretto indirizzo del destinatario l’avviso di avvenuta ricezione è depositato sulla piattaforma ed è reso così disponibile al destinatario. In questo caso la notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Il successivo comma 9, fermo rimanendo il termine di perfezionamento della notifica per l’amministrazione nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma, dispone che in questo caso, per il destinatario, la notifica si perfeziona
il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.
E’ infine stabilito – comma 10 – che la messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione del verbale.
La parte del comma 7 che interessa il quesito è quella in cui la norma dispone che “il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini” ed è su questa prescrizione che il collega chiede chiarimenti, non riuscendo bene a comprendere il comportamento operativo da seguire.
Due osservazioni preliminari.
Una casistica simile, sebbene rapportata ad insiemi diversi, poteva presentarsi (e può ancora presentarsi) anche prima o in assenza di utilizzo di Send, laddove, per esempio, una notificazione per compiuta giacenza si perfezioni ad un dato indirizzo senza che il destinatario ne sia mai (in concreto e non sempre per colpa) venuto a conoscenza. Ebbene, in quel contesto non esisteva e non esiste tuttora una norma che consenta, come invece adesso, la remissione in termini. In quei casi, ove si fosse incardinato un giudizio innanzi al giudice di pace, le uniche soluzione ipotizzabili erano o l’accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento della decorrenza del termine di decadenza per causa imputabile all’amministrazione procedente, ovvero il rigetto del ricorso con affermazione della correttezza della procedura e riconoscimento del perfezionamento della notifica con inevitabile decorso del termine per esercitare ulteriori diritti di difesa nel merito.
Oggi, utilizzando per le notificazione la piattaforma digitale, si apre questa nuova opportunità di consentire al destinatario di essere rimesso in termini, con cui, di fatto, e solo per questa tecnica di notificazione, si crea tale soluzione intermedia, verosimilmente negata in passato in consimili situazioni ed anche adesso ove si continui a seguire la notificazione tradizionale senza utilizzo di Send, con il verosimile instaurarsi di possibili situazioni di disparità di trattamento rispetto a casi sostanzialmente identici.
La seconda osservazione – su cui poi in definitiva si avvinghia la risposta al quesito – è che sia prima (o in assenza) sia dopo Send, la valutazione di sussistenza di una causa di non imputabilità per consentire la rimessione in termini, non è attività di competenza dell’organo procedente, ma, ad avviso di questo servizio, solo dell’organo individuato per legge per decidere un eventuale ricorso amministrativo o giudiziale attivato dall’interessato.
È pertanto nostra opinione che non competa all’organo di polizia stradale procedente valutare tale aspetto della procedura.
Versandosi in tale circostanza si deve solo prendere atto del corretto perfezionamento della notificazione. Sarà cura dell’interessato, se del caso, attivare i rimedi difensivi previsti per legge, all’esito dei quali l’organo adito potrà non tanto annullare o confermare il verbale, ma quanto ordinare la rimessione in termini. Operazione che non può derivare da una scelta operativa dell’organo accertatore.
Forse – ma da qui si entra in un terreno paludoso e su cui, almeno per questo specifico aspetto, non sono rinvenibili riscontri giurisprudenziali o di prassi spendibili – la casistica di che trattasi potrebbe essere considerata nell’ambito della procedura di autoannullamento (autotutela) dei verbali, ma occorrerebbe – a tutela del responsabile del procedimento – che esistesse a monte una ben precisa scansione delle casistiche e della procedura da seguire.
In mancanza si ribadisce di attenersi ai risultati prodotti dal processo di notificazione risultanti dai dati prodotti da Send, lasciando all’interessato l’attivazione di eventuali rimedi difensivi.