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Recenti interpretazioni ARAN per il personale

19 SETTEMBRE 2025

Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN datati 11 settembre 2025, dedicati al personale degli enti locali.

 
Orientamento Applicativo n. 35359 – Personale in utilizzo a tempo parziale
 
In un ente senza la dirigenza, l’incaricato di EQ con contratto a tempo parziale può riconoscere un compenso per lavoro supplementare? Ed ancora: la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time?
 
La retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di EQ, anche a tempo parziale, è da intendersi onnicomprensiva, per espressa previsione contrattuale (all’art. 17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022), salvo quanto previsto all’art. 20 dello stesso CCNL 16.11.2022 che prevede delle fattispecie di compensi aggiuntivi che possono essere liquidati ai titolari di EQ in presenza di determinate condizioni. Pertanto, non è possibile remunerare il lavoro supplementare eventualmente prestato.
Quanto necessità di riproporzionare la retribuzione di posizione in base alla percentuale di part-time, si conferma che il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche per la retribuzione di posizione, per espressa previsione contrattuale (art. 53, comma 3, secondo periodo del CCNL del 21.5.2018).
 
Orientamento Applicativo n. 35357 – Congedo di maternità
 
Una dipendente a tempo indeterminato, ha ricevuto formale conferimento di incarico EQ, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022, con scadenza al 31/12/2025. La medesima è entrata in congedo obbligatorio per maternità, anticipato ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (interdizione anticipata dal lavoro). L’incarico terminerebbe, quindi, prima del termine del congedo. È possibile, in tal caso, a naturale scadenza, attribuire il medesimo incarico ad altro soggetto o la dipendente in congedo ha diritto di mantenere l’incarico e la retribuzione corrispondete fino al termine del congedo?
 
Alla luce delle disposizioni contrattuali e normative applicabili, si rileva quanto segue:
ai sensi dell’art. 45, comma 2, del CCNL 16/11/2022, alla dipendente in congedo di maternità spetta l’intera retribuzione fissa mensile comprensiva delle voci accessorie fisse e ricorrenti, ivi inclusa la retribuzione di posizione per l’incarico di EQ, nonché i premi di performance secondo i criteri definiti dalla contrattazione decentrata, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e indennità per prestazioni disagiate o pericolose;
in base all’orientamento consolidato della scrivente Agenzia (RAL_609), si conferma che la retribuzione di posizione deve essere riconosciuta al 100% anche nel caso in cui l’incarico scada durante il periodo di maternità, in linea con la previsione contenuta all’art. 23, comma 1, del D.lgs. 151/2001.
Pertanto, sia l’incarico che il corrispondente trattamento economico andranno garantiti fino al termine del congedo di maternità.
 
Orientamento Applicativo n. 35355 – Patrocinio legale
 
Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali? Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi.
 
Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina.
Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.
 
Orientamento Applicativo n. 35353 – Fondo risorse decentrate
 
In sede di contrattazione integrativa annuale di riparto delle risorse decentrate è possibile introdurre una clausola che preveda che risorse stabili non liquidate, inizialmente destinate ad istituti quali il turno e reperibilità, possano alimentare a residuo la performance?
 
Con riferimento al quesito in esame, atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa, non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel Contratto Collettivo Integrativo annuale – CCI – una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per atri titoli.