Casi Risolti: accertamenti tecnici su ciclomotori, velocipedi a pedalata assistita e monopattini elettrici
23 OTTOBRE 2025
Il caso
Durante l’attività di controllo sul territorio, gli operatori di polizia possono trovarsi nella necessità di accertare se un ciclomotore, un velocipede a pedalata assistita o un monopattino elettrico presenti caratteristiche tecniche non conformi alle prescrizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la velocità massima consentita o la potenza nominale del motore elettrico.
Sorge pertanto la questione delle modalità operative per effettuare la prova tecnica, della nomina di un tecnico ausiliario, della redazione del verbale di accertamento e della ripartizione delle spese per il trasporto del veicolo e per la prova sul banco rulli.
La soluzione operativa
Per l’accertamento è possibile ricorrere a un centro di revisione per ciclomotori (per stabilire la potenza nominale continua dei motori elettrici sarebbe però necessaria una specifica perizia), eventualmente previo accordo (noi ad esempio abbiamo un accordo con un centro di revisione che gratuitamente effettua una prova sui rulli), con una nomina del tecnico e la redazione di un verbale ex art 13 della legge 689/81. Ove non si tratti di un accertamento connesso a un reato (ad esempio omicidio stradale), non si procede alla nomina di un ausiliare di PG.
In alternativa, se si tratta di accertamenti svolti durante l’ordinaria attività di pattugliamento con l’auto di servizio, ritengo possibile una prova empirica seguendo il veicolo per un tratto apprezzabile e verificando la velocità con il tachimetro dell’auto, considerato soprattutto che questo misura sempre velocità inferiori a quelle reali come caratteristica prevista in sede di omologazione e che la Cassazione ha ritenuto possibile accertare la velocità anche usando il tachimetro dell’auto di servizio, quando il valore riscontrato è nettamente superiore al limite di legge e ciò anche per l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 142; pertanto, il principio, se vale per l’articolo 142, può ritenersi esteso anche a qualsiasi prova della velocità, sia per dimostrare le violazioni dell’articolo 141, sia per quelle dell’articolo 50, come quelle dell’articolo 52 del codice della strada, sempre che, ripeto, il dato rilevato sia molto superiore a quello di legge. In ogni caso, ove si proceda nell’immediatezza mediante una prova empirica e si disponga il sequestro del veicolo si potrà anche effettuare un accertamento tecnico per un riscontro maggiormente oggettivo, ovvero, la prova empirica potrà costituire la giustificazione per effettuare una prova tecnica.
Se si effettua una prova sul banco rulli non è necessaria una relazione tecnica vera e propria, ma si potrà redigere un verbale dove si darà atto dell’esito riferito dal tecnico, il quale controfirmerà il verbale. Quanto alle spese queste sono a carico del conducente e dell’intestatario del veicolo, ove individuabile, come spese di accertamento; ovviamente, se l’accertamento fosse negativo, ritengo che le spese restino a carico dell’amministrazione, per questo è consigliabile eseguire gli accertamenti ove si abbia un giustificato motivo per ritenere che il veicolo sviluppi una velocità superiore a quella prevista. Si tenga infine conto che i monopattini non hanno una velocità massima per costruzione, ma solo una potenza nominale continua massima e l’obbligo di un selettore impostabile a 6 o 20 km/h.
Diritti e doveri dei ciclisti dopo la riforma del Codice della Strada (Legge n. 177, del 25/11/2024)
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