Volantinaggio vietato e responsabilità del “beneficiario
13 NOVEMBRE 2025
Il caso
Il regolamento comunale di nettezza urbana ed ecologia prevede il divieto di:
distribuire volantini (opuscoli, biglietti da visita, ecc.) tramite veicoli o collocandoli sotto i tergicristalli / nei vani finestrini dei veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico;
lanciare o collocare volantini o simili sul suolo pubblico e/o sugli arredi urbani.
Lo stesso articolo precisa che, “nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino”.
Un operatore di polizia locale segnala però che alcuni destinatari dei verbali contestano questa impostazione, richiamando l’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui gli obbligati in solido sono tassativamente individuati dalla legge. Il dubbio operativo è dunque il seguente:
• il Comune può, con regolamento, creare una nuova figura di obbligato in solido (il beneficiario della pubblicità)?
• oppure il beneficiario può, al più, essere considerato concorrente nell’illecito, ma non “obbligato in solido” in senso tecnico?
La soluzione operativa
La tematica del rapporto tra obbligazione in solido e responsabilità a titolo di concorso è sicuramente uno degli aspetti più complicati e forieri di casistiche di dubbio inquadramento all’interno dei procedimenti sanzionatori finalizzati all’applicazione ed esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Nella legge 24 novembre 1981, n. 689 la materia è trattata negli articoli 5 e 6, mentre, in modo quasi speculare e sovrapponibile, il codice della strada dedica a tale argomento gli articoli 196 e 197.
In estrema sintesi, i punti determinanti ai fini della soluzione del quesito sono i seguenti:
– i casi responsabilità a titolo di concorso non hanno un numero definito e, in termini concreti, potrebbe realizzarsi una moltiplicazione all’infinito di soggetti ritenuti concorrenti nella causazione della violazione, assolvendo gli articoli 5 della legge 689/81 e 197 del codice della strada la sola funzione di tipizzare in astratto ed in generale la fattispecie di concorso delle violazioni amministrative;
– i soggetti responsabili in solido, al contrario, integrano un numero chiuso predeterminato dalla legge negli articoli 6 legge 689/81 e 196 codice della strada, con la conseguenza che obbligati in solido possono essere solo quelli determinati per legge (e, a mio avviso, non in forza di una norma regolamentare interna) senza alcuna possibilità per gli organi accertatori di formare autonome figure di obbligati in solido;
– la distinzione operativa tra le due figure è chiara: nel concorso ciascuno risponde per la violazione commessa per intero, realizzandosi così così una moltiplicazione della sanzione indicata dalla legge, nell’obbligazione solidale la sanzione rimane unica, ma aumenta il numero dei soggetti tenuti al pagamento, di modo che pagamento effettuato da uno di essi estingue anche nei confronti degli altri l’obbligo di pagare la sanzione.
Con queste premesse, è opinione di chi scrive che non sia consentito all’ente locale in un proprio regolamento creare figure aggiuntive di obbligati in solido.
Precisare che nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino significa creare una figura di responsabile in solido aggiuntiva a quelle previste dalle disposizioni sopra citate a si appalesa processo non consentito all’ente locale, stante la previsione legislativa tassativa di soggetti obbligati in solido.
Sempre che – con un ragionamento logico-deduttivo un po’ forzato – il beneficiario del messaggio pubblicitario non possa essere considerato proprietario della cosa (volantino pubblicitario) con cui è stata commessa la violazione.
Fra le altre cose la figura del beneficiario del messaggio contenuto nel regolamento è molto più ontologicamente assimilabile ad un concorrente nella violazione tenuto al pagamento insieme ed in aggiunta all’autore materiale della violazione. Anzi, a ben guardare, il caso descritto nel regolamento di che trattasi, più che un caso aggiuntivo di obbligato in solido, sembra configurare una casistica di responsabilità sussidiaria che rappresenta una forma di responsabilità che non scatta in via principale, ma solo in via subordinata, cioè quando il soggetto obbligato in via diretta non adempie al pagamento della sanzione amministrativa.
In questo contesto la responsabilità sussidiaria si differenzia rispetto alla responsabilità solidale perché non richiede una chiamata contemporanea dei soggetti, essendo il responsabile sussidiario aggredibile solo dopo l’esito negativo nei confronti dell’autore dell’illecito, oppure quando, come precisa la norma regolamentare, non è stato identificato il trasgressore principale.
Quale comportamento adottare nel caso di specie?
La norma regolamentare, per quanto scritta forse in modo imperfetto, c’è e l’organo di polizia amministrativa procedente non può, fino a che è in vigore, far finta che non esista e deve farne applicazione.
Si consiglia di procedere così:
– se l’autore del volantinaggio è identificato, il destinatario del messaggio pubblicitario non subisce alcuna violazione, sebbene probabilmente dovrebbe essere considerato come concorrente nella violazione;
– nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, il verbale di accertamento della violazione verrà redatto a carico del destinatario del messaggio pubblicitario come indicato nel verbale di accertamento non tanto come obbligato in solido, ma quanto come concorrente o, se si vuole essere più precisi, come responsabile sussidiario della violazione.