Casi Risolti: censimento dei dispositivi Velox dopo il 28 novembre
12 DICEMBRE 2025
Il caso
Un comando di Polizia Locale chiede se, non avendo provveduto a censire i dispositivi per la misurazione della velocità entro il termine del 28 novembre 2025, sia ancora possibile inserirli successivamente nel sistema informatico dedicato al censimento previsto dal nuovo Titolo V del Codice della Strada.
La soluzione operativa
Il termine stabilito dai decreti direttoriali (28 novembre 2025) che hanno dato seguito all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 73/2025, rappresenta unicamente un intervallo di 60 giorni decorrenti dal momento in cui è stata resa disponibile la piattaforma per caricare i dati richiesti per consentire ai soggetti interessati di adempiere al censimento. In tale periodo transitorio è rimasto sospeso l’effetto negativo previsto dal citato comma 3-bis dell’articolo 5 (l’illegittimità dell’utilizzo di apparecchi non censiti). Chi invece non aveva in uso apparecchi per la misurazione di velocità e intende iniziare ad utilizzarli, ovvero intende acquistarli per poi utilizzarli, dopo il 28 novembre non potrà fruire di alcun periodo transitorio, ma dovrà censirli prima del loro impiego.
Quindi, chi non aveva strumenti e li ha acquistati dopo il 28 novembre 2025, deve censirli prima di utilizzarli; chi li aveva, ma non li utilizzava e intende utilizzarli successivamente a tale data, deve censirli prima utilizzarli; chi li ha censiti in tempo, ma anche successivamente a tale data intende sostituirli o intende collocarne altri rispetto a quelli già censiti, prima dell’uso dello strumento in sostituzione o del nuovo strumento deve aggiornare il censimento modificando il tracciato che aveva già compilato, per poi caricarlo di nuovo, così andando a sostituire quello già caricato.
In sostanza, la fine periodo transitorio non preclude né l’inserimento per la prima volta di uno strumento, né l’aggiornamento di quelli già censiti.