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Casi Risolti: autovelox approvati ma non omologati

31 DICEMBRE 2025

Il caso

 
Un comando di Polizia Locale chiede quali responsabilità potrebbe incontrare qualora continui a utilizzare un misuratore di velocità a postazione fissa approvato ma non omologato, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale e dell’evoluzione normativa introdotta dal Titolo V del Codice della Strada.
 
La soluzione operativa
 
Domanda alla quale non si può che fornire una risposta che è frutto di valutazioni personali, che, per quanto motivate, restano tali.
 
Ferma restando la necessità che l’apparecchio sia stato censito nel rispetto dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 73/2025 e che venga utilizzato nel rispetto delle disposizioni dei decreti MIT 15 agosto 2007, 13 giugno 2017, n. 282 e 11 aprile 2024, occorre fare una valutazione pragmatica, anche alla luce delle posizioni espresse dall’Avvocatura Generale dello Stato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ultimo, quella rivota in risposta alla società Citiesse), a quello dell’interno, nonché da parte della giurisprudenza di merito, in particolare quella dei tribunali che in appello hanno ben argomentato sulla legittimità dell’impiego degli apparecchi debitamente approvati ai sensi degli articoli 345 e 192 del regolamento del codice della strada, tenuto conto che l’articolo 4 del dl 121/2002 e l’articolo 201, comma 1-bis, lettera g-ter, consentono l’uso di apparecchi debitamente approvati, al pari di quelli omologati, per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità. Peraltro si evidenzia che le ordinanze della seconda sezione della Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto da qualcuno, non sono vincolanti (non trattandosi di ordinanze o sentenze di rinvio), come dimostrano le numerose sentenze dei tribunali che, pur dando atto dell’indirizzo espresso dal 2024 ad oggi in alcune pronunce della seconda sezione, se ne sono discostati fornendo una motivazione sorretta da motivi di diritto sicuramente più condivisibili di quelli della Cassazione. Su tali argomenti possono leggere numerosi interventi nello speciale dedicato alla riforma della normativa in materia di controlli della velocità.
 
Se poi vuole sapere nel dettaglio le responsabilità “concrete” che possono derivare dall’uso degli strumenti che, una volta censiti, risulta pienamente legittimo, perché così stabilisce il citato articolo 5 comma 3-bis, del decreto infrastrutture, non mi pare che si possa contestare un dolo o anche una colpa grave, in presenza di indicazioni precise da parte dei Ministeri competenti, dell’Avvocatura Generale dello Stato, delle ordinanze delle Prefetture che respingono i ricorsi dal momento che sono tenute a seguire le indicazioni del Ministero dell’interno, unitamente a un impianto normativo che oggi, ancora di più, fa propendere per il legittimo impiego di apparecchi debitamente approvati e sottoposti alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità, previo censimento a norma dell’articolo 5, comma 3-bis del decreto infrastrutture, tenuto anche conto della contrapposizione tra una interpretazione della Cassazione giuridicamente vacillante, contrapposta a una solida argomentazione da parte di numerosi tribunali, con l’avallo dei ministeri e dell’Avvocatura Generale dello Stato. Ovviamente la decisione finale deve essere oggetto di una valutazione da parte dell’amministrazione, che sorregga e orienti una scelta ponderata e argomentata con atti tracciabili, condividendo le scelte sulla sicurezza stradale con la locale prefettura, come peraltro prevede il coordinamento a livello provinciale che si è rafforzato con il decreto 11 aprile 2024. All’esito di tale valutazione, a mio avviso, ogni decisione, se correttamente motivata, sia di continuare gli accertamenti o riprendere l’attività sospesa, sia di sospenderla, non è censurabile sotto alcun profilo di responsabilità. Ovviamente, la scelta deve essere connotata dalla massima trasparenza e ogni informazione, specialmente quelle riportate nei verbali, devono rispondere a verità (ad esempio, non è consentito indicare un decreto di approvazione, come decreto di omologazione, anche se poi sul sito del Ministero i decreti di approvazione sono presentati come decreti di omologazione, evidenziando come lo stesso MIT usi i due termini senza particolare precisione).