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Casi Risolti: comunicazione di ospitalità

22 DICEMBRE 2025

Il caso

 
Un Comando di polizia locale chiede chiarimenti operativi sulla corretta gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), con particolare riferimento alla documentazione da richiedere allo sportello.
In concreto, il dubbio riguarda la legittimità di subordinare la ricevibilità della comunicazione all’allegazione:
• della documentazione attestante il titolo di possesso o disponibilità dell’immobile;
• della certificazione di idoneità alloggiativa (D.M. Sanità 5 luglio 1975).
Il Comando evidenzia che tali allegazioni sarebbero funzionali a contrastare fenomeni di sovraffollamento abitativo, riscontrati sul territorio, e chiede inoltre se sia possibile limitare temporalmente la comunicazione di ospitalità a un anno o imporne il rinnovo periodico.
 
La soluzione operativa
 
In generale, quando ci rappresentiamo un interrogativo operativo di natura generale sull’applicazione di una normativa, pur correttamente inquadrata, la soluzione migliore è proprio quella di attenersi ai contenuti specifici della norma stessa senza “arricchire” la disposizione di aspetti e finalità che forse sarebbe meglio, sul piano sostanziale, che la legge avesse, ma che in realtà non ha. Questo è il percorso ermeneutico più facile per giungere al profilo di eccesso di potere determinato dallo sviamento della legge praticato da molti e che consiste appunto nell’attribuire alla legge significati estranei alla sua effettiva finalità e portata operativa complessiva.
 
L’articolo 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) disciplina l’obbligo di comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero o apolide. Ed espressamente stabilisce che: 
 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo solo soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 160,00 ed Euro 1100,00. 
 
A livello sanzionatorio l’ospitante che non ottemperi all’obbligo di cui sopra o comunque non lo faccia entro il termine di 48 ore è soggetto alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2-bis (pagamento in misura ridotta €. 320,00, scritti difensivi e rapporto al prefetto, proventi allo Stato, pagamento tramite il modello F23). 
 
A più ampio respiro e per completezza si ricorda che la comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda anche chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dispone, come noto, che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. La sanzione per l’inosservanza comporta il pagamento di una somma da euro 103,00 a euro1.549,00 (PMR 206, rapporto e scritti difensivi a Sindaco proventi al Comune). 
 
Sempre per senso di completezza si ricorda che l’articolo 3 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  ha fortemente limitato la portata applicativa di tale obbligo precisando che, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso quello previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, Tale disposizione è stata poi confermata, anche in relazione ai contratti di compravendita dall’articolo 5, comma 1, lettera d) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, con cui si ebbe a precisare che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
 
Alla luce di queste disposizioni normative, il Ministero dell’Interno con Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011 ebbe a stabilire che:
• a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati;
• a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
 
L’obbligo però continua a sussistere, con il correlato apparato sanzionatorio:
• nel caso di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni;
• nel caso di comodato d’uso di immobile non registrato. Cioè, se il contratto di  comodato d’uso  viene registrato, così come se viene registrato un contratto di locazione o in caso di registrazione di una compravendita, non è più necessario procedere all’effettuazione della comunicazione di Pubblica Sicurezza.  In presenza di un comodato d’uso gratuito non soggetto a registrazione permane l’obbligo della comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile.
 
Di fatto l’unico caso in cui vige l’obbligo di comunicazione è appunto quello, qui, in esame di ospitalità a soggetti stranieri.
 
Tornando al cuore del quesito si attira l’attenzione del collega sul fatto che il comma 2 stabilisce il contenuto obbligatorio della comunicazione, indicando in modo tassativo gli elementi informativi che devono essere comunicati all’Autorità di P.S. E’ a queste disposizioni che occorre fare esclusivo riferimento. Né la norma rinvia ad atti regolamentari né attribuisce all’amministrazione un potere espresso di integrazione documentale a pena di irricevibilità.
 
La comunicazione, quindi, deve obbligatoriamente, ma esclusivamente, comprendere:
• generalità del denunciante;
• generalità dello straniero o apolide;
• estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero;
• esatta ubicazione dell’immobile;
• titolo per il quale la comunicazione è dovuta (ospitalità, alloggio, cessione immobile, prestazione di servizio).
 
Si tratta di una dichiarazione che non richiede l’allegazione di alcuna documentazione dei titoli.
 
La eventuale richiesta allo sportello di copia dei documenti di identità del denunciante e dell’ospitato o di qualsiasi altro documento, pur non prevista espressamente dalla norma, non appare però vietata. 
 
La integrazione documentale della dichiarazione può essere, infatti, ritenuta comunque legittima se orientata ad acquisire informazioni aggiuntive utili all’avvio di eventuali diverse attività di indagine ovvero per una più corretta imputazione della responsabilità ex art. 7, comma 3.
 
Pertanto, l’allegazione dei documenti di identità può essere richiesta, ma, si abbia chiaro che non può determinare irricevibilità assoluta ovvero integrare ipotesi di richiesta di regolarizzazione.
Ad analoga conclusione si perviene in relazione alla richiesta di documentazione idonea a provare il titolo del possesso dell’immobile ceduto in disponibilità allo straniero. L’art. 7 non richiede né la prova del titolo di possesso né la sua allegazione documentale.
 
La finalità della norma in osservazione è quella di mettere a conoscenza l’Autorità di pubblica sicurezza della presenza di soggetti stranieri in determinati luoghi, non quello di avere contezza della dimostrazione giuridica del diritto reale o personale sull’immobile. 
 
Non si esclude che la conoscenza di un contratto di locazione in favore di un soggetto straniero possa – ed anzi debba – suggerire l’attivazione di controlli di svariato contenuto, ma si tratta di adempimenti collegati ad altre normative, ovviamente da non trascurare, ma da svolgere in esecuzione di ben diversi ambiti normativi di riferimento.
 
In conclusione si ritiene che non sia affatto legittimo subordinare la ricevibilità della dichiarazione di che trattasi:
• all’allegazione della copia del contratto di locazione, dell’atto di proprietà, di altro titolo di godimento.
È invece legittimo:
• acquisire una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il titolo di disponibilità dell’immobile;
attivare controlli successivi in caso di incongruenze o sospetti.
 
Né appare legittimo subordinare la efficacia temporale della dichiarazione ad un anno. La normativa, infatti, non prevede un limite temporale massimo, ovvero l’obbligo di rinnovo annuale.
 
La comunicazione, in buona sostanza, attesta una situazione di fatto esistente al momento della presentazione ed è valida finché permane l’ospitalità. Ciò rende, quindi, illegittimo imporre un limite temporale di un anno (od anche di un diverso periodo di tempo), ovvero una sorta di  rinnovo periodico assolutamente non previsto dalla legge.
 
Rimane il solo obbligo di presentare una nuova comunicazione in caso di cessazione e nuova instaurazione dell’ospitalità o relativa a qualsiasi variazione. 
 
Quanto infine alla certificazione di idoneità alloggiativa, evocata nel quesito, è bene precisare che si tratta sicuramente di un aspetto che gli organi di vigilanza devono tenere sotto il loro controllo, ma in relazione al rispetto di normative che con quella in osservazione hanno poco a che fare.
 
La certificazione di idoneità alloggiativa è richiesta dal TU immigrazione solo in relazione al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento, coesione familiare, ecc, ma non è prevista ai fini della comunicazione di ospitalità ex art. 7.
 
Non è, pertanto, legittimo subordinare la ricezione della comunicazione alla preventiva allegazione di un certificato di idoneità alloggiativa, nemmeno per la prevenzione di fenomeni di sovraffollamento che potranno – ed anzi dovranno – essere oggetto di controlli successivi tramite accertamenti amministrativi o di polizia giudiziaria o eventualmente con segnalazioni agli enti competenti (ASL).