Casi Risolti: controllo elettronico del divieto di transito
23 MARZO 2026
Il caso
In una strada stretta a prevalente destinazione residenziale, soggetta a divieto di transito, i residenti richiedono l’installazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi per contrastare le violazioni.
L’Amministrazione si interroga sulla legittimità dell’intervento:
è possibile installare un varco elettronico per il controllo del semplice divieto di transito oppure è necessario modificare la disciplina della circolazione (ad esempio istituendo una ZTL o altra area regolamentata)? Inoltre, quali sono gli adempimenti necessari per attivare correttamente il controllo elettronico?
La soluzione operativa
Questione complessa da affrontare (e già affrontata in questa rivista elettronica, per cui al momento confermo le mie conclusioni) a causa delle continue modifiche dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera g) del codice della strada, prive di una continuità e di coordinamento.
La modifica dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera g) ha creato problemi interpretativi, atteso che in precedenza sia il MIT che la Cassazione avevano concluso che il controllo delle corsie riservate mediante gli stessi strumenti omologati per l’accertamento degli accessi abusivi in ZTL e APU fosse stata indirettamente consentita dalla precedente modifica del medesimo comma, che così recitava fino al 14 novembre del 2020 (come se fosse stata operata una indiretta estensione dell’omologazione originaria) “g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;”
Allo stato attuale, con la modifica in vigore dal 14 novembre 2020 esiste ancora la possibilità di controllare gli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, come in precedenza, ma tale possibilità è stata estesa, oltre che alle piazzole di carico e scarico di merci, o alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate anche a quelle con accesso o transito vietato, ma i dispositivi utilizzati devono essere comunque debitamente approvati/omologati a tale scopo, secondo un emanando decreto (che non ha visto la luce), per cui ad oggi risulta possibile ancora l’impiego dei varchi per le aree pedonali o per le zone a traffico limitato ovvero, in ipotesi, anche nelle corsie riservate, come in passato (perché per espressa previsione di legge nelle more dell’emanazione del nuovo decreto si applica ancora il dPR 250 del 1999), mentre si dubita che nelle more dell’adozione dell’apposito regolamento ministeriale possano essere utilizzati apparecchi debitamente omologati ai sensi del citato dPR, anche per accertare l’accesso abusivo nelle strade con accesso/transito vietato, come può essere il caso di controllo degli accessi in una strada dove accesso e transito sono vietati a determinati veicoli o anche a tutti i veicoli a motore. Ovviamente si tratta di una valutazione prudenziale che fa riferimento a una norma non chiara, per cui consiglierei di interpellare direttamente il MIT per un parere risolutivo, atteso anche l’impatto di un eventuale contenzioso che si potrebbe basare sull’assenza di una specifica omologazione, ancorchè nelle more dell’emanazione del nuovo decreto continuino ad applicarsi le disposizioni del dPR 250 del 1999.