Casi Risolti: monowheel in circolazione su strada
20 MARZO 2026
Il caso
Un operatore di polizia locale segnala il caso di un utente sorpreso a circolare su strada con un monowheel (monoruota elettrico) e chiede quale sia la corretta qualificazione giuridica del dispositivo ai fini del Codice della strada.
Il quesito riguarda in particolare:
• se il monowheel debba essere considerato veicolo atipico;
• quale violazione debba essere contestata agli utilizzatori;
• se sia necessario procedere al fermo o al sequestro del dispositivo;
• quale sia la disciplina applicabile alla luce delle recenti modifiche normative introdotte nel 2024.
La soluzione operativa
Prima della legge 177 del 2024, a seguito delle modifiche della legge 160 del 2019, si era creato un vuoto normativo per l’aspetto sanzionatorio dei Monowheel e degli altri dispositivi per la micromobilità elettrica ammessa alla sperimentazione negli ambiti individuati con delibera di giunta. Quindi, in assenza di norme speciali la circolazione dei Monowheel al di fuori degli ambiti sperimentali veniva ricondotta alla circolazione non consentita di veicoli atipici e, quindi, sanzionabile ai sensi dell’articolo 59 del codice della strada.
Con la legge del 2024, è stata nuovamente prevista una sanzione specifica per i Monowheel che circolano al di fuori degli ambiti di sperimentazione (oggi, quindi, tutti, perché la sperimentazione non è più autorizzata), ovvero con caratteristiche diverse da quelle previste (aspetto non rilevante dopo la fine della sperimentazione, visto che comunque la circolazione non è consentita).
L’articolo 14, comma 2, della legge 177 del 2024 ha disposto che chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. Si applica quindi la sanzione speciale, secondo le disposizioni della legge 689 del 1981, tranne per quanto concerne l’applicazione dell’eventuale confisca che segue il titolo VI del codice della strada.
La specialità della norma e la specifica definizione di “dispositivo”, esclude al momento la possibilità di applicare sanzioni diverse, nonostante ai sensi dell’articolo 46 del regolamento il dispositivo dovrebbe rientrare nella classificazione di veicolo e, in assenza di assimilabilità alle categorie del codice della strada, in quello di veicolo atipico.