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Casi Risolti: Veicoli fuori uso con fermo amministrativo

7 MAGGIO 2026

Il caso

 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 26 gennaio 2026, n. 14, un’Unione di Comuni che gestisce in forma associata il servizio di polizia locale si interroga sulla competenza al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo fiscale.
Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità che il Corpo di polizia locale dell’Unione – pur operando su territori appartenenti a enti proprietari diversi – possa rilasciare direttamente tali attestazioni, sia su richiesta del privato interessato sia nei casi di intervento d’iniziativa, previa approvazione di uno specifico regolamento e delle relative tariffe da parte dei Comuni aderenti.
 
La soluzione operativa
 
Cerchiamo di inquadrare bene l’ambito tecnico-giuridico nel quale si colloca il quesito.
 
Come correttamente osservato, la legge 26 gennaio 2026, n. 14 ha modificato la disciplina generale della rottamazione dei veicoli a motore, introducendo una speculare modifica sia al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, relativa, in estrema sintesi, alla possibilità, per i veicoli fuori uso e destinati alla rottamazione, di ottenere la cancellazione dai pubblici registri, ancorchè risultino gravati da fermo amministrativo fiscale ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/73.
 
L’articolo 3 della legge pone a carico dei Corpi di polizia locale – o ad altro ufficio indicato dall’ente proprietario della strada – una nuova (ma non proprio nuovissima) competenza operativa relativa all’obbligo di rilasciare, sotto forma di domanda a servizio individuale a pagamento, una attestazione di inutilizzabilità che il proprietario deve allegare necessariamente alla richiesta di cancellazione dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile dei veicoli oggetto del procedimento di rottamazione attinti da fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. 
 
In entrambe le norme sopra citate (d.lgs. 209/2003 e d.lgs. 152/2006) è precisato che la presenza sul veicolo oggetto di rottamazione del fermo amministrativo del veicolo (fermo fiscale) di cui all’articolo 86 del dpr 602/73 non può rappresentare motivo ostativo alla cancellazione dal PRA o da altri pubblici registri. 
 
In caso di rinvenimento del veicolo da parte di organi pubblici, la nuova disposizione prevede una particolare procedura curata dall’organo di polizia che procedere tenuto a trasmettere al proprietario, ancor prima della stessa rimozione del veicolo, una attestazione di inutilizzabilità del veicolo che se non opposta nel termine di 60 giorni, consente l’ulteriore avvio della rimozione e demolizione con cancellazione ancorchè il veicolo risulti gravato da fermo fiscale. Ove, invece,  la richiesta di cancellazione provenga da un privato proprietario del veicolo gravato da fermo fiscale, la norma impone l’obbligo di allegare alla richiesta di cancellazione l’attestazione di inutilizzabilità del veicolo ottenuta seguendo le procedure di cui all’articolo 3.
 
Quindi, ricapitolando:
· se il veicolo è stato rinvenuto da organi pubblici e risulta gravato da fermo fiscale, la cancellazione deve essere accompagnata da una attestazione di inutilizzabilità comunicata al proprietario all’esito della procedura descritta nel paragrafo che precede;
· se la cancellazione viene richiesta direttamente dal proprietario al di fuori di casistiche di rinvenimento da parte di organi pubblici, ed il veicolo risulta gravato da fermo fiscale, alla richiesta deve essere allegata la attestazione di inutilizzabilità che il proprietario otterrà seguendo le procedure descritte nell’articolo 3, commi 1-2-3 di cui di seguito.
 
L’articolo 3, comma 1, della nuova legge colloca l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell’interno 31 dicembre 1983 e stabilisce che il costo complessivo e le tariffe del servizio di che trattasi siano determinati dai comuni ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 26 del decreto legislativo23 dicembre 2022, n. 201.
 
La norma prevede che le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane s (ma, aggiungo io, anche l’unione dei comuni od altre forme associative previste dalla legge) sono tenuti a definire,  non oltre la data della  deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale individuati con successivo DM (e cioè il DM 31 dicembre 1983).
 
E’ in questo contesto che si colloca l’oggetto del quesito.
 
Se non ho mal compreso, l’ente presso cui presta servizio il collega è una unione dei comuni che l’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 descrive a tutti gli effetti quale ente costituito da due o più Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L’unione, come ben noto,  non si sostituisce ai singoli comuni, ma si colloca accanto ad essi, come livello organizzativo intermedio per l’esercizio condiviso di funzioni. I comuni aderenti, quindi, non perdono la propria identità né la loro autonomia fondamentale, e solo le funzioni espressamente trasferite vengono esercitate dall’unione. Ma quando una funzione è conferita all’unione:
• la competenza operativa passa all’unione; 
• il comune perde la gestione diretta di quella funzione; 
• il personale e i mezzi possono essere trasferiti o condivisi. 
 
Immaginando che nel caso rappresentato dal collega sia stata trasferita la funzione di polizia locale e che, semplificando, in essa siano comprese anche tutte quelle in qualche modo riconducibili alla gestione die veicoli rottamati da cancellare attinti dalla misura del fermo fiscale, è conseguenziale ritenere che ciò che avrebbe dovuto fare la giunta comunale adesso, nel caso di specie, è trasferito all’Unione.
 
Pertanto si ritiene corretto che sia la Giunta dell’Unione (direi non il Consiglio) a determinare la tariffa – da quantificare in concreto e non a forfait – e la collegata procedura per il rilascio della attestazione di inutilizzabilità.
 
Sarà ai contenuti di questa deliberazione che sia i comuni aderenti che i rispettivi organi amministrativi dovranno adeguarsi ed attenersi.