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Come Agire: straniero senza documenti

27 MAGGIO 2026

L’identificazione dello straniero privo di documenti rappresenta una delle attività più delicate e frequenti per la polizia locale e gli operatori di pubblica sicurezza. Il quadro normativo, fondato principalmente sul D.Lgs. n. 286/1998 e sul TULPS, impone specifici obblighi di esibizione dei documenti e attribuisce agli operatori poteri di identificazione e fotosegnalamento nei casi di dubbia identità personale. Il tema viene approfondito anche nel volume “Prontuario per le attività di Polizia – Guida pratica per i controlli amministrativi e penali in materia di pubblica sicurezza, commercio e ordine pubblico” che dedica ampio spazio agli aspetti operativi e procedurali relativi ai controlli sugli stranieri privi di documenti, alle verifiche AFIS-SDI, agli adempimenti di polizia giudiziaria e ai rapporti con Questura e Prefettura. Un tema centrale per gli operatori chiamati quotidianamente a gestire attività di identificazione, sicurezza urbana e controllo del territorio.

 
 
Nozioni
 
In Italia i cittadini che hanno una cittadinanza diversa da quella nazionale si differenziano in:
a) non stranieri: sono quei cittadini di Stati appartenenti dell’UE e ad altri comunque aderenti all’Accordo per lo Spazio Economico Europeo (SEE);
b) stranieri: categoria di cittadini degli Stati non rientranti nella precedente;
c) rifugiati: ci si riferisce a quegli stranieri oggetto della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951;
d) apolidi: sono coloro che hanno perduto una cittadinanza senza acquistarne un’altra (i c.d. non cittadini).
 
Sotto il profilo normativo l’ingresso e il soggiorno in territorio italiano degli “stranieri” sono principalmente disciplinati dal D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, dalle norme della Convenzione di Schengen e dalla “Istruzione consolare comune”.
 
Il caso: straniero senza documenti
 
Lo straniero, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, deve ottemperare all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, salvo sussista un giustificato motivo.
• Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
• L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
 
Riferimenti normativi
 
Art. 6, Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Art. 4, Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
 
 
Note operative e procedurali
 
• Effettuare fotosegnalamento, se i soggetti risultano privi di validi documenti d’identità o vi sia motivo di dubitare della loro identità personale.
• Rilevare precedenti dattiloscopici (AFIS) e risultanze SDI.
• Redigere verbale di identificazione, di sommarie informazioni (sia testimoniali che dalle persone indagate) o di spontanee dichiarazioni, di elezione di domicilio e nomina difensore nei confronti delle persone indagate, informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
 
In caso di extracomunitario privo di permesso di soggiorno avvio delle pratiche per l’espulsione contattando la Questura.
• Segnalazione alla Prefettura e, in caso dell’ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 286/1998, alla Questura