Casi Risolti: veicolo fuori uso con fermo amministrativo
26 AGOSTO 2026
Il caso
Il proprietario di un veicolo collocato su area privata e gravato da fermo amministrativo chiede il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità prevista dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14, entrata in vigore il 20 febbraio 2026.
Durante il sopralluogo il veicolo presenta condizioni di forte degrado, ma non è completamente distrutto e conserva alcuni componenti essenziali. Il ripristino della normale funzionalità potrebbe essere tecnicamente possibile, sebbene richieda interventi complessi e un costo presumibilmente pari o superiore al valore commerciale del mezzo, immatricolato da oltre vent’anni.
Si chiede se la Polizia locale possa attestare direttamente l’inutilizzabilità oppure se sia opportuno acquisire una relazione tecnica, una perizia o un preventivo redatto da un’autoriparazione qualificata, in modo da documentare la non convenienza o l’impossibilità del recupero ed evitare contestazioni da parte dell’ente creditore che ha disposto il fermo.
La soluzione operativa
In qualche modo la risposta è proprio all’interno della domanda. Ma cerchiamo di fare chiarezza.
Intanto consiglio il collega di visionare gli approfondimenti predisposti dagli Autori sulla legge 14/2026 e relativa modulistica operativa pubblicata in questa rivista elettronica, che in qualche modo offrono una soluzione operativa al quesito.
Gli elementi oggettivi in base ai quali si è soliti ancorare il positivo rilascio della attestazione di inutilizzabilità sono in definitiva quelli contenuti nello stesso quesito, cui casomai potremo aggiungerne altri, di contenuto più o meno similare.
La domanda specifica riguarda però la valutazione da fare quando l’eventuale costo di riparazione del veicolo sia molto alto e prossimo o superiore al valore commerciale del veicolo.
La valutazione, in questi casi, deve essere effettuata avendo di mira gli interessi del soggetto creditore che ha iscritto fermo fiscale. E’ di tutta evidenza che se il costo delle riparazioni è superiore, uguale o molto prossimo al presumibile valore commerciale del bene il positivo rilascio della attestazione di inutilizzabilità si presenta scevra da dubbi.
Ma su tale vicenda insistono tre ordini di parametri variabili:
– la polizia locale non è un organo in grado istituzionalmente di effettuare stime di riparabilità oggettiva del veicolo;
– la polizia locale non è tecnicamente in grado di quantificare i costi necessari per le riparazioni;
– la polizia locale non è in grado – se non ricorrendo a riviste specialistiche – di quantificare il presumibile valore commerciale di un veicolo.
Ecco perché, come si diceva, la risposta è dentro la domanda.
Ad eccezione di casi oggettivi nei quali non c’è necessità di effettuare approfondimenti istruttori (rottami veri e propri), riteniamo doveroso, oltre che utile, dotarsi in queste casistiche dubbie dell’operato di un titolare di una officina di autoriparazione autorizzata ex legge 122/89 che indichi le riparazioni necessari ed il relativo costo o, diversamente, la non riparabilità del veicolo. Ovvio che i costi per tale intervento devono essere rimessi a carico del richiedente.
Unico necessario accorgimento: tale segmento della procedura deve necessariamente essere inserito nella delibera di Giunta comunale istitutiva del servizio e di fissazione dei costi del corrispettivo del servizio a domanda individuale o, quanto meno, in un atto monocratico generale (e non relativo ad un singolo caso concreto) del dirigente della struttura incaricata autorizzato dalla stessa delibera di Giunta.
Anche su questo aspetto si consiglia di consultare la modulistica predisposta dal Servizio per la cura di tali procedure.