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IL CASO – somministrazione – Attività di home restaurant – destinazione d’uso

30 GENNAIO 2020

D. Salve, vorrei sapere cosa occorre fare e quali sono i requisiti per avviare l'attività di home restaurant? In cosa si differenzia da un pubblico esercizio e cosa comporta la destinazione d'uso dei locali?

R: La risoluzione del Ministero della Sviluppo Economico 50481/2015, consultabile sul sito alla voce prassi, indica chiaramente che l’eventuale attività di Home restaurant non può essere classificata come attività libera essendo questa una attività economica a tutti gli effetti e come tale soggetta alla disciplina sulla somministrazione, ovvero alla legge 287/91 in quelle regioni che non sono dotate di autonoma normativa sulla somministrazione e alla disciplina della legge regionale 14/2003  nella regione Emilia Romagna. Ne consegue che l’attività, che dovrà essere soggetta a SCIA se eventualmente esercitata in zone non tutelate e a rilascio di autorizzazione per le altre, dovrebbe rispettare anche i rimanenti requisiti previsti dalla normativa, in particolare quelli edilizi urbanistici relativi alla destinazione d’uso del locale e quelli sulla sorvegliabilità, oltre ovviamente ai requisiti morali e professionali e igienico sanitari. Se quindi l’attività di somministrazione si vuole svolgere all’interno del proprio appartamento riteniamo che difficilmente potranno essere soddisfatti tali requisiti. La proposta di legge presentata nella precedente legislatura non è stata approvata in via definitiva (approvata solo alla Camera) e quindi dovrà, eventualmente, essere di nuovo presentata in questa legislatura. Vero è che si tratta di un fenomeno ormai molto diffuso e in molte zone tollerato; se in codesto comune non si vogliono bloccare queste iniziative e quindi individuarle e sanzionarle come somministrazione abusiva, unico consiglio che possiamo dare è quello di predisporre una regolamentazione locale, sentito anche il parere della regione e delle organizzazioni di categoria e dei consumatori, da applicarsi nelle more della legge da emanarsi, anche utilizzando come schema la proposta di legge approvata da un ramo dal parlamento.