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IL CASO – spettacolo viaggiante – playground – licenza

21 FEBBRAIO 2020

D. Un ristorante, vorrebbe installare in un angolo del locale somministrazione un piccolo playground fisso al pavimento (non del tipo gonfiabili) da mettere a disposizione della clientela (famiglie con bambini), a titolo completamente gratuito, come angolo ludico per i bambini. Si chiede se lo stesso è soggetto all’acquisizione del codice identificativo e della licenza di cui all’art. 68 del TULPS, non essendo questa intesa come attività.

R:  Il termine  playground non indica una specifica tipologia di struttura per il gioco, ma si traduce in “terreno per il gioco”, sarà quindi indispensabile, al fine di poter dare risposta certa al quesito, che si verifichi l’esatta tipologia di gioco che si intende installare confrontandola con l’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante contenute nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/68. Se l’attrazione che si vuole installare dovesse risultare fra quelle inserite nel citato elenco servirà il codice identificativo da rilasciarsi a cura del comune a seguito di verifica positiva della commissione di vigilanza, e quindi la certificazione di corretto montaggio; al fine di ottenere il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS servirà anche la certificazione di agibilità prevista dall’articolo 80 del medesimo Testo Unico che nell’ipotesi di locali con capienza non superiore alle 200 unità potrà essere rilasciata a seguito di certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo, come previsto dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS.