News

IL CASO – panificazione – vendita – consegna al domicilio

30 APRILE 2020

D: Avrei bisogno di un chiarimento. Un’attività di panificazione (iscritta nella sezione ordinaria e non artigiana) vende il pane all’ingrosso. ora vorrebbe iniziare a vendere direttamente a casa del consumatore. Cosa deve fare? Si tratta di attività di vendita a domicilio del consumatore visto che, non essendoci un’attività di vicinato , non si può considerare come semplice servizio di consegna? O la ditta, anche se non artigiana, che in effetti produce e vende il proprio pane solo all’ingrosso può consegnare il proprio prodotto anche ai singoli clienti consumatori finali, senza presentare alcuna pratica?

R: A ns parere,l’impresa panificatrice può effettuare la vendita al consumatore finale sole se attiva anche un esercizio di vicinato con SCIA e in questo caso può effettuare la consegna al domicilio della propria produzione senza necessità di provvedere alla presentazione di alcunaaltra comunicazione o SCIA, essendo tale consegna una semplice cortesia che l’esercente effettua nei confronti del cliente. Alle imprese industriali o artigianali è consentita la libera vendita dei prodotti di propria produzione nei locali stessi dell’attività o in quelli ad essi adiacenti; solo al momento, per le note vicende sanitarie legate alla diffusione del Virus, non essendo consentita la vendita sul posto ( salvo che non si attivi un esercizio di vicinato) si potrà svolgere la consegna al domicilio del cliente, dopo che questi, a mezzo telefono o mail, abbia provveduto ad ordinare il prodotto e l’esercente abbia emesso il relativo scontrino fiscale. L'interessato deve aggiornare la sua posizione anche alla Camera di Commercio