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IL CASO - taxi - ncc - trasferimento

12 GIUGNO 2019

D: Un soggetto che cede una licenza di Taxi, può acquistare un autorizzazione di NCC, prima che siano trascorsi cinque anni trattandosi di due attività distinte o, devono comunque sussistere le condizioni di cui all'art. 9, della Legge 21/92.

R: L’articolo 9 comma 3 della legge 21/92 prevede che al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. A nostro avviso la disposizione si riferisce, nell’indicare altra, al titolo che si è trasferito, ovvero se si è trasferito la licenza taxi non potrà esserne attribuita altra, egualmente per l’autorizzazione per noleggio con conducente. IL Consiglio di Stato, sez V, sentenza n. 325 del 25 gennaio 2012 si è pronunciato ha assunto un orientamento di contrario avviso, negando quindi questa possibilità "Le norme richiamate, così come ritenuto dall'Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l'interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza".