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IL CASO – produttore agricolo – prodotti altrui – limitazioni

17 MAGGIO 2021

Quesito

Sono pervenuti a questo comune esposti che segnalano la vendita da parte di produttori al mercato settimanale di prodotti ortofrutticoli non provenienti dai loro fondi. Prossimamente sarà effettuato un controllo congiunto con i Carabinieri Forestali, in particolare sulle indicazioni obbligatorie che devono apporre i produttori sui prodotti in vendita, allo scopo di distinguere i prodotti di loro produzione da quelli acquistati non provenienti dalle loro aziende. Si chiede pertanto, quali obblighi abbiano, quale sia la normativa e la procedura sanzionatoria.

» Risposta

L’attività dei produttori agricoli è disciplinata dal D.lgs 228/2001 e per ciò che attiene alle varie tipologie di vendita dei prodotti dall’articolo 4 del medesimo decreto. Quindi gli operatori agricoli, se regolarmente iscritti come tali nel registro delle imprese, possono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti, ma possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica anche prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, così come risulta indicare il comma 1 bis del citato articolo 4. Inoltre il comma 8 prevede l’applicazione del D.lgs 114/98 solo nell’ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.