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Allestimenti temporanei

19 LUGLIO 2019

Con D.M. 17 gennaio 2018 è stato pubblicato l’Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”; a seguito di quanto indicato in questo DM, la Prefettura di Bologna ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in particolare in riferimento al punto 2.4.1 del decreto nel quale si precisa che “Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 (costruzione temporanee e provvisorie) o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto preveda che tale condizione permanga per meno di 2 anni” e che “Non sono da considerarsi temporanee le costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate con l’intento di essere riutilizzate”. Questa disposizione ha fatto nascere il dubbio che per gli allestimenti temporanei, utilizzati nelle feste e nelle varie manifestazioni, fossero da assoggettare alle verifiche sismiche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto con nota n. 4836 del 29 maggio 2019, precisando che quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2018 deve essere inteso nel senso che per tali costruzioni o parti di esse, che possono essere smantellate con l’intento di essere riutilizzate, sono modificati i Valori minimi della Vita nominale di progetto e quindi questo dato deve essere tenuto in considerazione in fase di progetto di questi allestimenti. Per comprendere questa indicazione si precisa che per “Vita Nominale di Progetto di un’opera” si intende “il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantiene specifici livelli prestazionali”. Il Ministero richiama poi il parere n. 132/10 del 16 novembre 2010, riguardante le Attrazioni dello spettacolo Viaggiante; parere sicuramente interessante ma la cui lettura può creare qualche perplessità. Per tale motivo si precisa che il “deposito” dei relativi progetti, citato in calce, è da riferirsi al deposito presso il genio Civile e non è relativo al deposito sismico.