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IL CASO - trattenimento – agibilità – sanzioni

24 LUGLIO 2019

D: In caso di manifestazioni di pubblico spettacolo art. 68 e spettacoli viaggianti art. 69 TULPS senza autorizzazioni si applica solo l'art. 666 c.p. - sanzione amministrativa - oppure sono previste altre sanzioni ? E' possibile sanzionare dopo che le manifestazioni sono state eseguite , a seguito di accertamenti amministrativi presso l'ufficio commercio per verificare l'esistenza di autorizzazioni ?

R. La mancanza dell’autorizzazione per lo svolgimento di una attività di trattenimento svolta in forma professionale comporta la violazione dell’articolo 68 del TULPS sanzionato ai sensi dell’articolo 666 del CP; questa sanzione, depenalizzata, non consente il pagamento immediato e quindi si dovrà  notificare  il verbale di accertamento all’interessato con la dicitura “non ammesso il pagamento in misura ridotta”; l’ufficio provvederà successivamente alla notifica, nei termini previsti, dell’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Sarà opportuno verificare se il trattenimento necessitava anche del parere di agibilità previsto dall’articolo 80 del TULPS, il cui mancato possesso comporta la trasmissione della notizia di reati ai sensi dell’articolo 681 del CP. Non è indispensabile che la sanzione amministrativa relativa alla mancanza di autorizzazione sia contestuale all’accertamento, ben potendo il verbalizzando procedere alla notificazione del verbale entro i 90 giorni successivi se necessitano accertamenti d'ufficio; per l’eventuale notizia di reato questa dovrà essere trasmessa all’autorità Giudiziaria “senza ritardo alcuno”.