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IL CASO – ricariche elettriche – attività

28 OTTOBRE 2022

» Quesito

Un’impresa che intenda installare colonnine di ricarica elettrica per le auto – con vendita del servizio – su suolo pubblico oltre alle autorizzazioni di natura urbanistica e per l’occupazione del suolo pubblico, ai fini Suap quale adempimento dovrà svolgere per l’inizio attività?
 
» Risposta
 
Dopo che saranno state espletate tutte le procedure ottenendo i relativi atti di assenso relativi alla collocazione, occupazione del suolo e aspetti di sicurezza delle colonnine non servirà, a nostro parere, ulteriore titolo abilitativo commerciale per la messa in esercizio trattandosi di attività di servizio. L’articolo 32-ter della Legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (cd. Decreto semplificazioni bis), aggiornando il contenuto dell’articolo 57 del Decreto legge 76/2020, prevede che “l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di “edilizia libera” e prescrive inoltre che, nel caso di installazioni su suolo pubblico, “Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.”