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IL CASO – commercio su area pubblica – itinerante – soste – discoteca

14 NOVEMBRE 2022

» Quesito

Si verifica il caso che un esercente di commercio alimentare su area pubblica in forma itinerante (street food con autonegozio) eserciti vendita con consumo sul posto su strada e/o parcheggio fuori da una discoteca negli orari in cui i giovani escono dal locale che si intrattengono sul posto creando assembramenti, disagi alla circolazione e schiamazzi notturni. Si chiede se sia possibile, con ordinanza del sindaco per motivi di ordine pubblico: – limitare gli orari per l’esercizio dell’attività, anche limitatamente, eventualmente solo agli alcolici o ai superalcolici; – limitare o vietare l’esercizio dell’attività di commercio itinerante nell’area dove si verificano le problematiche di ordine pubblico
 
» Risposta
Se l’operatore su area pubblica in forma itinerante utilizza, nello svolgimento della propria attività, un’area privata, come potrebbe essere quella dedicata a parcheggio della discoteca, il proprio titolo abilitativo, SCIA di Tipo b) prevista dalla legge regionale della Toscana 62/2018, è inefficace allo svolgimento dell’attività stessa, dato che su tale area si può svolgere solo attività di vicinato, se si rispettano tutti i requisiti, che nel caso proposto non sembrano sussistere. Sarà quindi opportuno verificare la destinazione dell’area, si rammenta che l’area privata ad uso pubblico si considera area pubblica. Se invece trattasi di area pubblica un commercio itinerante non può rimanere fisso sempre in un posto poichè così facendo si attua un commercio su area pubblica di tipologia A) per il quale non è autorizzato. Nella risoluzione n.174892 del 29 settembre 2015 infatti il Mise precisa che “la permanenza di un soggetto, in possesso dell’autorizzazione di tipo b), su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell’occupazione fissa del medesimo suolo, configura l’esercizio di un’attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’art.29, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114”