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NCC – La Corte Costituzionale difende la libertà di mercato

19 MARZO 2024

La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 7 marzo 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37 recante «Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea».

 
Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.
 
La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e
indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC.
 
La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.