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Sale da gioco: rispetto degli orari

18 MARZO 2024

La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte – con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 – è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all’obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell’orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 t.u.l.p.s.(1).
 
Il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che la normativa in materia di gioco d’azzardo rientra nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e quindi nelle attribuzioni del comune ex art. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che la previsione di una limitazione oraria mira in primis a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale, ha tuttavia ritenuto che sia una misura sproporzionata concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte – con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 -, estromettendo di fatto i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, né titolari di sale da gioco, di svolgere l’attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, osservando che tale scelta appariva singolare avuto riguardo all’obiettivo preso di mira, posto che la decisione dell’orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che, per contro, nella maggioranza dei comuni, secondo l’id quoad plerunque accidit, si sceglie l’orario diurno per concentrare le giocate.
(Consiglio di Stato sez. V 6/3/2024 n. 2196)