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IL CASO – somministrazione – circolo – attività congiunta

10 OTTOBRE 2019


D: Si chiede se, possono insistere negli stessi locali, attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e circolo privato, senza somministrazione.


R: L'attività di somministrazione rivolta al pubblico consente l’accesso al locale a chiunque richieda il suo servizio, quella di circolo privato invece deve essere limitata ai soli soci; già da questo principio la risposta al quesito non può che essere negativa, ma dal punto di vista giuridico il divieto è posto dalle disposizioni contenute nel DM 564/92 sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi, tale Decreto infatti vieta il collegamento dei locali di somministrazione dei pubblici esercizi con locali aventi destinazione diversa e quindi non si può che riconfermare il divieto espresso in precedenza. Inoltre nella Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 18/7/2014 n. 131684, consultabile sul sito alla voce prassi i legge: Impossibile la coesistenza nello stesso locale del circolo privato di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto , in quanto la disciplina della sorvegliabilità dei locali fornisce un profilo di manifesta incompatibilità della coesistenza ipotizzata.