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IL CASO – Artigiano – vendita – on line

18 APRILE 2024

Domanda:

 
Una ditta ha comunicato l’avvio attività di commercio elettronico di oggetti di produzione propria. Si chiede se, trattandosi di vendita di oggetti di produzione propria, detta attività sia inquadrabile come commercio elettronico oppure se si tratti un’attività di tipo artigianale. Si chiede inoltre se sia necessario che la ditta abbia un deposito della merce.
 
 
Risposta:
 
Al solo fine di produrre degli oggetti l’interessato dovrà risultare iscritto al registro delle imprese, quale artigiano o industriale; con tale qualifica l’interessato sarà abilitato, senza necessità di richiedere o ottenere alcun titolo abilitativo alla vendita di tali prodotti nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti. Il commercio elettronico risultando una tipologia di attività residuale rispetto a quella artigianale e di vendita, non necessita di alcuna presentazione di SCIA, ovvero potrà essere liberamente esercitata; tale indicazione è reperibile nella tabella allegata al D.lgs 222/2016.