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Legittima la distanza minima da luoghi sensibili per gli esercizi di gioco d’azzardo

22 APRILE 2024

Uno dei principi fondamentali del c.d. decreto Balduzzi è sicuramente rappresentato proprio da quello che si può definire di “prevenzione logistica”, in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della “vicinitas”, i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento.
Le determinazioni assunte dalla Giunta regionale risultano coerenti rispetto al fine dichiarato e affidato alla cura dell’Organo, ossia la prevenzione e il contrasto della ludopatia.
Anche la disciplina comunitaria fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone. Nel territorio di uno Stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale.

Consiglio di Stato sez. V 21/3/2024 n. 2785