Il diritto di accesso ai dati per i consiglieri comunali
7 FEBBRAIO 2025
Il Ministero dell’Interno, con il parere n. 32555 del 16 ottobre 2024, ha chiarito che sembra ammissibile l’utilizzo di postazioni informatiche presso i locali dell’ente per l’accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata all’ente la valutazione dell’opportunità di consentire ai consiglieri comunali l’accesso a tali dati da remoto.
Un diritto di accesso regolato dalla giurisprudenza
Il diritto di accesso ai dati da parte dei consiglieri comunali è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Il TAR Sicilia-Catania (sentenza n. 926/2020) e il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 253/2020) hanno evidenziato che il rilascio di credenziali di accesso al protocollo informatico potrebbe comportare un accesso indiscriminato ai dati. In tale contesto, la giurisprudenza ha precisato che l’ente può prevedere postazioni informatiche dedicate nei propri uffici, ma non è obbligato a concedere l’accesso da remoto, decisione che rimane discrezionale in funzione dell’organizzazione e della sicurezza dei dati.
La decisione sull’accesso da remoto
Secondo il Ministero dell’Interno, il consigliere comunale ha diritto a ottenere le informazioni necessarie all’esercizio del proprio mandato, ma non può imporre all’ente specifiche modalità di accesso. Il TAR Lombardia (sentenza n. 2317/2022) ha stabilito che, se l’ente non può garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati, deve individuare soluzioni alternative, come l’uso di postazioni sicure o la fornitura di dati su supporto analogico. Anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 3564/2023) ha ribadito che l’accesso sistematico e indiscriminato al protocollo informatico costituirebbe una modifica radicale dell’organizzazione amministrativa, in contrasto con il principio di proporzionalità
Equilibrio tra trasparenza e sicurezza
La tutela della riservatezza dei dati personali è un aspetto cruciale nella regolamentazione dell’accesso. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2189/2023) ha chiarito che il diritto di accesso dei consiglieri non può essere opposto per motivi di privacy, in quanto essi sono vincolati al segreto d’ufficio. Tuttavia, il TAR Lazio-Latina (sentenza n. 49/2023) ha sottolineato che la diffusione illecita di dati sensibili resta una responsabilità individuale del consigliere. Un giusto equilibrio può essere raggiunto attraverso la mascheratura dei dati personali, consentendo l’accesso alle informazioni senza compromettere la protezione della privacy.