Il caso: organizzazione di eventi pubblici a cura del Comune
2 MAGGIO 2025
Il caso
Un’Amministrazione comunale intende organizzare un evento pubblico articolato su una vasta porzione del centro cittadino, comportando l’occupazione del suolo pubblico e la chiusura alla circolazione veicolare per l’intera giornata fino a mezzanotte.
L’evento comprende:
► Cerimonia di celebrazione di una ricorrenza e battesimo civico dei diciottenni, con concerto di una fanfara, allestimento di un palco, stand di associazioni di volontariato e servizio audio a cura dell’Amministrazione;
► Mercatini gastronomici, artistici e per hobbisti, degustazione di prodotti tipici, giochi per bambini e spettacoli di artisti di strada, organizzati tramite un’associazione esterna;
► Concerti serali con palco e servizio audio, sempre tramite un’associazione esterna.
Si richiede di conoscere il procedimento più opportuno da seguire, evidenziando come possa conciliarsi il ruolo del Comune quale promotore e organizzatore con quello di soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.
La soluzione operativa
A nostro avviso l’organizzazione di tutte le manifestazioni indicate nel quesito, che si vogliono organizzare su una ampia porzione di territorio da parte dell’amministrazione comunale, dovrà essere trattata, almeno per gli aspetti legati alla sicurezza dei luoghi e le responsabilità, come se organizzate da un privato cittadino o associazione.
A nostro avviso il fatto che sia il comune ad organizzare non toglie l’obbligo di rilasciare le necessarie licenze o autorizzazioni e assicurare, tramite specifici provvedimenti di sicurezza, l’incolumità dei partecipanti e il soggetto che risulterà responsabile dall’intestazione degli atti.
Quindi dalla certificazione di corretto montaggio dei palchi, alla certificazione di previsione di impatto acustico, alla certificazione degli impianti elettrici e alla predisposizione del piano della sicurezza secondo la circolare Piantedosi del 18 luglio 2018, a cura dell’organizzatore, che nel caso di specie, è il comune.
Per l’occasione si potrà presentare SCIA per somministrazione temporanea e consentire l’organizzazione dei mercatini degli hobbisti, comunque con verifica da parte della polizia locale.
Per i concerti serali occorre rilascio della licenza di cui art. 68 tulps , per gli artisti di strada licenza art. 69 tulps e per i giochi dei bambini se trattasi di spettacoli viaggianti (tipo gonfiabili o altro) licenza art. 69 e 68 tulps.
Si rammenta che con il comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 201/2024 è stata introdotta definitivamente nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2025, la semplificazione delle procedure per lo svolgimento di determinati spettacoli che si svolgono dal vivo, disciplina speciale rispetto a quanto previsto dal TULPS e dal relativo Regolamento di esecuzione per spettacoli e trattenimenti pubblici. Questa norma sostituisce quanto previsto dell’art. 38-bis del D.L.76/2020, come convertito dalla L.120/2020. Questa procedura però si applica solo per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche (come già precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 0015015 del 07/05/2024 con riferimento all’analoga previsione contenuta nel citato art. 38-bis, deve trattarsi di spettacoli con finalità prevalentemente culturali, non di intrattenimento e a cui il pubblico assiste in maniera passiva).
Il ruolo di promotore/ organizzatore/dichiarante idoneità si concilia con l’attività di controllo in quanto la verifica del corretto svolgimento dell’evento spetta agli organi addetti alla vigilanza.