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Il caso: street food agricolo su area privata

13 MAGGIO 2025

Il caso

Un imprenditore agricolo intende esercitare attività di vendita diretta al dettaglio e consumo sul posto di prodotti agricoli manipolati o trasformati, mediante l’utilizzo di un autocarro attrezzato posizionato in sosta su area privata nella disponibilità dell’impresa agricola.
Si chiede:
• Se tale attività rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4 del D.lgs 228/2001;
• Se essa debba essere considerata assimilata al commercio su area pubblica, con conseguenti limiti di sosta, oppure se possa rientrare nella vendita diretta agricola su area privata senza vincoli temporali;
• Se sia necessaria una comunicazione al Comune o se sia applicabile l’esenzione prevista dall’art. 4, comma 2 del D.lgs 228/2001;
• Se, nell’ambito del consumo immediato, sia ammesso il posizionamento di tavoli e sedie in area privata nella disponibilità dell’impresa.
 
La soluzione operativa
 
Le varie forme di attività di vendita che sono consentite ai produttori agricoli iscritti al registro delle imprese come tali, sono indicate dall’articolo 4 del D.lgs 228/2001. In tale articolo infatti si indica, in primo luogo, che il produttore può svolgere la forma itinerante su suolo pubblico inviando una comunicazione al comune dove è ubicata l’azienda agricola, può anche effettuare la vendita in locali chiusi con qualsiasi destinazione d’uso inviando comunicazione al comune competente per territorio e può anche esercitare su aree private, quindi diverse rispetto a quelle che fanno parte dell’azienda agricola, delle quali abbia la disponibilità. Il comma 8 bis del citato articolo 4 consente ai produttori di utilizzare veicoli attrezzati per l’esercizio dell’attività e anche manipolare o trasformare i prodotti in maniera che sia possibile anche il consumo immediato purché non vi sia attività di servizio assistito e a tale proposito si rammenta il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato  2280/2019  che, in sintesi, ha differenziato il consumo immediato dal servizio assistito  con la presenza o meno del personale addetto a ricevere gli ordini, servire al tavolo i prodotti prescelti e rimuovere dal tavolo le stoviglie a fine pranzo.
 
Tutto ciò è consentito ai produttori agricoli che potranno svolgere quindi questa attività, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, anche utilizzando in veicolo attrezzato e un’area privata per il cui utilizzo dovranno esibire specifica formale disponibilità inviandola assieme alla comunicazione al comune dove è ubicata l’area privata. Le attività sopra descritte non rientrano nella disciplina del commercio su area pubblica essendo applicabili ai produttori solamente le disposizioni circa l’utilizzo dei posteggi.