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Le insegne pubblicitarie devono essere autorizzate anche se di modeste dimensioni

19 MAGGIO 2025

Con la sentenza n. 162/2025, il TAR Salerno, ha stabilito che la collocazione di impianti pubblicitari, anche quando questi sono di dimensioni contenute, necessita dell’autorizzazione da parte del comando di Polizia Locale del Comune competente

 
Introduzione
 
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni sono stati chiamati ad approvare il regolamento comunale per l’istituzione del CUP, ossia del Canone Unico Patrimoniale, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, in sostituzione dei precedenti prelievi relativi all’occupazione di suolo pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari. Di fatto, con la nuova entrata sono stati riuniti due prelievi che, pur agevolando l’utente dal punto di vista economico, prevedendo un solo esborso in contestuale presenza dei due presupposti, impongono al medesimo di ottemperare agli adempimenti di legge, con riferimento ad entrambe le componenti. In ragione di siffatti vincoli, dunque, è necessario acquisire il titolo concessorio qualora si intenda occupare suolo pubblico o richiedere il rilascio dell’apposita autorizzazione, nell’ipotesi in cui si pretenda di installare insegne ed impianti pubblicitari in genere.
 
La vicenda processata dal TAR della Campania
 
La controversia giunta davanti ai giudici amministrativi regionali di Salerno verteva su contestazioni sollevate da un utente che aveva installato impianti pubblicitari su aree private, visibili dal pubblico. Il Comune, tuttavia, aveva intimato la rimozione degli impianti pubblicitari installati, in quanto il comando di Polizia Locale aveva rilevato che gli stessi non erano stati autorizzati e, nel contempo, questi potevano distrarre i conduttori di veicoli a detrimento della sicurezza stradale. Pertanto, benché l’utente invocasse l’illegittimità del provvedimento comunale, adducendo vizi dell’atto, quali il difetto di motivazione o l’eccesso di potere, il Tribunale regionale ha ritenuto infondato il ricorso radicando le proprie ragioni sulle disposizioni dettate dall’art. 23, del Codice della Strada. La disposizione richiamata, infatti, vieta la collocazione lungo le strade, o in vista di queste, di insegne e di ogni impianto pubblicitario che rischiano di distrarre l’attenzione dei conducenti di veicoli e, contestualmente, richiede che l’installazione avvenga a seguito di un apposito provvedimento autorizzatorio rilasciato da parte dell’ente gestore. Collegandosi a tali previsioni normative, il tribunale amministrativo ha inteso aderire alla ratio che ha guidato il legislatore, preoccupato di prevenire l’installazione di impianti pubblicitari che possa generare disturbo alla circolazione stradale, in conformità a quanto già sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4683/2009. In linea con l’orientamento illustrato, i giudici campani hanno confermato che l’installazione di impianti pubblicitari è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzatorio che, comunque, può negare l’installazione medesima qualora l’ente ritenga, sulla scorta della propria discrezionalità, che sussistano ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza per il rilascio del titolo, da indicare dettagliatamente nelle motivazioni del diniego. Come precisato nella sentenza in commento, l’ente gestore è tenuto ad individuare il giusto “bilanciamento dei contrapposti interessi, in modo tale che l’interesse privato all’esercizio dell’attività d’impresa sia recessivo quando occorra tutelare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità da azioni di disturbo visivo agli utenti della strada”. 
 
Le conclusioni del Tribunale amministrativo regionale
 
Nel prendere le parti dell’ente locale, i giudici salernitani hanno ancorato la decisione assunta su tre motivazioni, ossia che gli impianti:
 
-    si trovavano in un’area d’intersezione di vie interessate da intenso traffico.
 
-    erano contrari al decoro urbano, in quanto collocati su una ringhiera delimitante un’area privata,
 
-    non erano stati autorizzati, in quanto non era stata richiesto il nulla osta all’ente competente.
 
Inoltre, i giudici hanno precisato che “non rileva che gli impianti siano di modeste dimensioni, cartacei, non a messaggio variabile, o che insistano su un tratto stradale affollato da ulteriori cartelloni e pannelli, taluni perfino illuminati, dovendosi in ogni caso valutare in concreto se, in ragione della apposita collocazione e della morfologia e caratteristiche dell’ambiente circostante, sussista pericolosità, come nel caso che ci occupa,(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6044/2012).
 
Sulla base dei due pareri resi dalla Polizia Municipale, titolare di poteri/doveri di controllo anche successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio ottenuto, è stato infatti possibile accertare la sussistenza di un potenziale disturbo visivo e distrazione alla circolazione veicolare, con conseguente pericolo per la sicurezza stradale”. Dello stesso tenore, si segnala anche  l’Ordinanza n.26346 del 7/11/2017 della Cassazione, con cui la medesima Corte aveva chiarito: “Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009).