
Il caso: fuochi d’artificio a scopo ludico
8 LUGLIO 2025
Il caso
In un Comune privo di commissariato di Polizia, un’amministrazione locale si interroga sulla necessità di autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di libera vendita (categorie F1, F2, F3) da parte di privati cittadini, pubblici esercizi o centri sportivi. Si chiede se tali utilizzi siano sempre soggetti a licenza dell’autorità di pubblica sicurezza e quali siano le eventuali sanzioni in caso di omissione.
La soluzione operativa
Proviamo innanzitutto a sintetizzare il quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 57 TULPS per realizzare «accensioni o esplosioni pericolose» – tra cui rientra l’accensione di fuochi d’artificio – è necessaria la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza se l’attività avviene in luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica. Nei Comuni, come quello oggetto del quesito privi di Commissariato/Questura, la competenza spetta al Sindaco quale Autorità di P.S.
Il d.lgs. 123/2015, di recepimento della direttiva 2013/29/UE, stabilisce che i dispositivi fuochi di artificio F1, F2 e F3 sono di libera vendita con precisi limiti d’età: ≥14 anni per F1, ≥18 anni per F2–F3; per F3 serve anche porto d’armi o nulla-osta ex art. 55 T.U.L.P.S. per l’acquisto. L’assenza di abilitazione non esonera peraltro dal rispetto dell’art. 57 T.U.L.P.S.
L’articolo 703 c.p. infine punisce con l’ammendo fino a €. 103 chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Ne deriva il seguente quadro di riferimento:
· gli articoli F1–F2–F3 non richiedono abilità professionali, ma l’esplosione in luoghi abitati, su vie pubbliche o con presenza di pubblico necessita sempre della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. rilasciata, nel vostro Comune, dal Sindaco.
· senza licenza si incorre nella contravvenzione di cui all’art. 703 c.p., con ammenda (oblazionabile) o, in caso di pubblico, arresto fino a un mese, oltre a sequestro del materiale. Restano valide eventuali ordinanze comunali più restrittive e l’obbligo di rispettare distanze e cautele tecniche indicate nelle linee guida del Sindaco o della Prefettura.
A titolo puramente indicativo – e non, ovviamente, esaustivo – può ulteriormente dirsi che:
– per spari in area privata non vicina o prossima a vie o abitazioni (per esempio su un grande terreno agricolo) non è necessario chiedere ed ottenere la licenza di cui all’articolo 57 tulps purché si rispettino distanze di sicurezza, non si cagioni pericolo o disturbo e si usino solo articoli omologati (CE) di categoria F1/F2/F3;
– Matrimonio in giardino di una villa o agriturismo all’interno del centro abitato: si ritiene necessaria la licenza in quanto ci troviamo comunque in un luogo abitato con presenza di una adunanza di persone;
– Centro sportivo che organizza spettacolo pirotecnico successivamente ad un evento post‐gara. Anche in questo caso si ritiene che sia necessaria la licenza ex articolo 57 tulps perché è un evento aperto al pubblico con presenza di persone. Se un comune avesse messo una ordinanza di divieto/limitazione per ragioni di tutela ambientale o di quiete pubblica, può sostenersi che l’ordinanza integra un ulteriore titolo abilitativo e, quindi, anche se il materiale è F1/F2/F3, senza licenza (o in violazione dell’ordinanza) l’uso è vietato.
Si consiglia di prevedere l’acquisizione da parte del Sindaco di pareri tecnici (Vigili del Fuoco, Commissione tecnica esplodenti) e imporre prescrizioni su distanze, quantità e orari.
L’apparato sanzionatorio in caso di esercizio di attività senza licenza è descritto, come visto, dall’articolo 703 c.p.:
1. ammenda fino a € 103; oblazione facoltativa (estintiva).
2. aggravante con arresto fino a 1 mese se vi è concorso di persone (tipico nei matrimoni o feste pubbliche).
1. Sequestro/confisca degli artifici non esplosi
2. Comunicazione di notizia di reato
3. Ulteriori eventuali illeciti amministrativi derivanti da: violazione di eventuali ordinanze sindacali (sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ex articolo 7‐bis TUEL).
4. Rumore molesto o disturbo (art. 659 c.p.).